Nell’ambito delle tutele previste per fare fronte all’emergenza da Covid-19, la Legge di Bilancio 2022 ha previsto, per i lavoratori c.d. fragili, in presenza di specifici requisiti, il riconoscimento di un’indennità una tantum erogata dall’Inps pari a 1.000 euro per l'anno 2022, che non concorre alla formazione del reddito e non prevede accredito di contribuzione figurativa. L’indennità viene riconosciuta, previa domanda, da presentarsi all’Inps entro e non oltre il 30 novembre 2022, con autocertificazione del possesso dei requisiti e nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2022.
Con la circolare n. 96/2022 e con il messaggio n. 3106/2022 l’Inps ha fornito indicazioni in merito ai requisiti per il diritto all’indennità in esame e le modalità di presentazione della domanda.
Destinatari
I destinatari sono i lavoratori dipendenti del settore privato, aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia presso l’Inps, che hanno percepito nel corso dell’anno 2021 la tutela di cui all’articolo 26, comma 2, D.L. 18/2020 (equiparazione del periodo di assenza dal servizio a ricovero ospedaliero).
Si tratta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di: operai del settore industria; operai e impiegati del settore terziario e servizi; lavoratori dell’agricoltura; lavoratori dello spettacolo; lavoratori marittimi.
Il trattamento non è, invece, riconosciuto ai collaboratori familiari (colf e badanti), agli impiegati dell'industria, ai quadri (industria e artigianato), ai dirigenti, ai portieri, ai lavoratori autonomi e ai lavoratori iscritti alla Gestione separata.
Requisiti
Per il diritto al bonus ai lavoratori fragili, il richiedente deve possedere tutti i seguenti requisiti:
- essere stato, nel corso del 2021, lavoratore dipendente del settore privato e avere avuto diritto, in tale periodo, alla tutela previdenziale della malattia a carico dell’Inps;
- avere presentato nell’anno 2021 uno o più certificati di malattia afferenti all’articolo 26, comma 2, D.L. 18/2020, in quanto lavoratore in possesso del riconoscimento dello stato di disabilità con connotazione di gravità o di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita;
- avere raggiunto nell’anno 2021 il periodo massimo indennizzabile di malattia disciplinato dalla specifica normativa applicabile al rapporto di lavoro in riferimento al quale viene presentata la domanda;
- non avere reso nell’anno 2021 la prestazione lavorativa in modalità agile nei periodi per i quali il richiedente il bonus ha presentato certificati di malattia.
In sede di presentazione della domanda, il lavoratore è tenuto a dichiarare quanto sopra con autocertificazione ai sensi degli articoli 48, 73 e 76, D.P.R. n. 445/2000.
L’indennità può essere corrisposta una sola volta a ciascun soggetto avente diritto, anche nell’ipotesi in cui sussistano i requisiti per differenti categorie di rapporti di lavoro.
Il bonus ai lavoratori fragili è compatibile con altre indennità o prestazioni – di disoccupazione o ad altro titolo – percepite dal richiedente.
Avverso i provvedimenti adottati dall’Inps l’interessato può proporre unicamente azione giudiziaria.
Calcolo del periodo massimo indennizzabile
I lavoratori interessati, come detto, devono aver superato nel 2021 il periodo massimo indennizzabile di malattia, considerando sia le giornate di malattia afferenti all’articolo 26, comma 2, D.L. 18/2020, sia quelle certificate per altre tipologie di evento morboso.
Domanda
La domanda, già attiva nel portale Inps, deve essere presentata entro e non oltre il 30 novembre 2022, on line attraverso il servizio dedicato accedendo al portale web dell’Istituto www.inps.it mediante Spid di livello 2 o superiore; Carta di identità elettronica 3.0 (Cie); Carta nazionale dei servizi (Cns). In alternativa ci si può avvalere del servizio di Contact center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori) o dei servizi offerti dagli Istituti di patronato.
Il pagamento del bonus verrà effettuato tramite accredito sull’Iban indicato dal richiedente, intestato o cointestato allo stesso. Nel caso di richiesta di accredito su Iban Area SEPA (extra Italia), il beneficiario della prestazione è tenuto ad allegare il modulo di identificazione finanziaria se non già prodotto all’Inps in occasione di precedenti richieste di pagamento. Il modulo di identificazione finanziaria “MV70” è disponibile sul portale web www.inps.it.
All’interno del servizio per la presentazione della domanda sono disponibili le seguenti funzionalità:
- Informazioni: scheda informativa sulla prestazione;
- Inserimento domanda: la funzione consente la compilazione delle informazioni necessarie per l'invio della domanda. Il sistema consente di effettuare l’acquisizione parziale della domanda dando la possibilità all’utente di modificarla e completarla in tempi diversi prima di confermarla definitivamente;
- Annullamento domande: la funzione consente l'annullamento della domanda già inviata/protocollata;
- Consultazione domande: la funzione consente la consultazione delle domande presentate all'Istituto;
- Manuale utente.
Per l’inserimento della domanda, il richiedente dovrà, inoltre, fornire le informazioni presenti nelle seguenti sezioni:
- “Dati anagrafici”, “Residenza”, “Contatti personali”: i dati anagrafici e la residenza visualizzati sono quelli già in possesso dell’Inps, ma è possibile specificare un domicilio diverso dalla residenza per le comunicazioni della Struttura territoriale Inps competente; i contatti personali utilizzati saranno quelli presenti nella sezione “Anagrafica” di “MyInps”;
- “Dichiarazioni” di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e della posizione lavorativa prevalente nel 2021;
- “Informazioni per l’accredito del pagamento”.
Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario sia in merito alla procedura che per quanto riguarda la redazione dell’accordo.
Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri