La L. 175/2022, di conversione del D.L. 144/2022 (Decreto Aiuti-ter), è stata pubblicata sulla G.U. n. 269/2022. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse.
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Articolo 15 |
Contributo una tantum in favore degli istituti di patronato È concesso un contributo una tantum, pari a 100 euro per ciascuna sede centrale, regionale, provinciale e zonale, riconosciuta al 24 settembre 2022, a parziale compensazione dei costi sostenuti per il pagamento delle utenze di energia elettrica e gas. Il contributo è riconosciuto, previa presentazione di istanza contenente l’elenco delle sedi per le quali si chiede il contributo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da presentarsi entro 30 giorni decorrenti dal 24 settembre 2022. |
Articolo 18 |
Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti Con esclusione dei lavoratori domestici, viene concessa ai lavoratori dipendenti, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non superiore a 1.538 euro, e che non siano titolari dell’indennità prevista dall'articolo 19, D.L. 144/2022 (vedi infra), è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, con la retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 150 euro. Tale indennità: 1. è riconosciuta una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro, in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 16, D.L. 144/2022; 2. spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'Inps; 3. non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali. Le aziende, sempre nel mese di novembre 2022, potranno compensare il credito maturato per effetto dell'erogazione dell’indennità mediante UniEmens secondo le indicazioni fornite dall'Inps. |
Articolo 19 |
Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti Viene, inoltre, previsto il riconoscimento, da parte dell’Inps, dell’indennità una tantum pari a 150 euro in favore dei seguenti soggetti: 1. residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 1° ottobre 2022, e di reddito personale assoggettabile a Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 20.000 euro; per computo del reddito sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata;
2. lavoratori domestici già beneficiari dell’indennità di cui all'articolo 32, comma 8, D.L. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla L. 91/2022, che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro al 24 settembre 2022, nel mese di novembre 2022;
3. percettori per il mese di novembre 2022 delle prestazioni previste dagli articoli 1 e 15, D.Lgs. 22/2015 (Naspi e Dis-Coll);
4. percettori, nel 2022, dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 di cui all'articolo 32, L. 264/1949;
5. titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, c.p.c., dottorandi e assegnisti di ricerca i cui contratti siano attivi alla data di entrata in vigore del D.L. 50/2022, non pensionati e che siano iscritti alla Gestione separata Inps. L'indennità è corrisposta, a domanda dell’interessato e non in via automatica, esclusivamente ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021;
6. beneficiari di una delle indennità previste dall'articolo 10, commi 1-9, D.L. 41/2021 e dall’articolo 42, D.L. 73/2021 (stagionali del turismo, delle terme e dello spettacolo); i collaboratori sportivi come individuati dall'articolo 32, comma 12, secondo periodo, D.L. 50/2022 percepiscono l’indennità dalla società Sport e Salute spa;
7. lavoratori stagionali con rapporti di lavoro a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate (reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021), previa domanda all’Inps;
8. lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, hanno almeno 50 contributi giornalieri versati, (reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per l'anno 2021), previa domanda all’Inps;
9. beneficiari delle indennità una tantum di cui all'articolo 32, commi 15 e 16, D.L. 50/2022 (titolari di contratti autonomi occasionali e addetti alle vendite a domicilio);
10. nuclei familiari beneficiari del Reddito di cittadinanza. |
Articolo 20 |
Sostegno del reddito per i lavoratori autonomi L'indennità una tantum prevista dal decreto di cui all'articolo 33, D.L. 50/2022, è incrementata di 150 euro a condizione che, nel periodo d'imposta 2021, i soggetti destinatari della predetta indennità abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro nel periodo d’imposta 2021. |
Articolo 21 |
Recupero prestazioni indebite in materia pensionistica Il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica delle situazioni reddituali, incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche, relative al periodo d'imposta 2020, è avviato entro il 31 dicembre 2023; le verifiche per prestazioni collegate al reddito (relative al periodo d’imposta 2019) sono avviate entro il 31 dicembre 2023. |
Articolo 37 |
Norme in materia di delocalizzazione o cessazione di attività di imprese non vertenti in situazione di crisi È stata modificata la disciplina relativa alle delocalizzazioni contenuta nella L. 234/2021: a) sono nulli i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi intimati in mancanza della comunicazione prima dello scadere del termine di 180 giorni ovvero del minor termine entro il quale è sottoscritto il piano; b) il piano per limitare le ricadute occupazionali deve essere discusso entro 120 giorni; c) in caso di mancata sottoscrizione del piano da parte delle organizzazioni sindacali, il datore di lavoro è tenuto a pagare il contributo di cui all'articolo 2, comma 35, L. 92/2012 aumentato del 500%. In caso di sottoscrizione del piano il datore di lavoro comunica mensilmente ai sindacati lo stato di attuazione, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dei risultati delle azioni intraprese; d) sono fatte salve le previsioni di maggior favore per i lavoratori sancite dai contratti collettivi di cui all'articolo 51, D.Lgs. 81/2015. In caso di cessazione definitiva dell’attività produttiva o di una parte significativa della stessa, anche per effetto di delocalizzazioni, con contestuale riduzione di personale superiore al 40% di quello impiegato mediamente nell'ultimo anno, a livello nazionale o locale ovvero nel reparto oggetto della delocalizzazione o chiusura, l’azienda è tenuta alla restituzione delle sovvenzioni, dei contributi, sussidi e ausili finanziari o vantaggi economici a carico della finanza pubblica di cui hanno beneficiato gli stabilimenti produttivi oggetto delle cessazioni o ridimensionamenti di attività e rientranti fra quelli oggetto di iscrizione obbligatoria nel registro aiuti di Stato, percepiti nei 10 anni antecedenti l'avvio della procedura medesima, in proporzione alla percentuale di riduzione del personale. |
Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.
Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri