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È stata pubblicata sulla G.U. n. 49 del 27 febbraio 2023 la Legge 24 febbraio 2022, n. 14, di conversione in legge del D.L. 198/2022, c.d. Mille Proroghe. Di seguito, si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse.

Articolo

Contenuto

Articolo 2, comma 1

Semplificazioni per immigrati

È ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2023 l’efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4-bis (soppressione dell’inciso “fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero” riguardo alla possibilità per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia di utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazione e atti di notorietà limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani) e 4-ter (soppressione dell’inciso, “fatte salve le disposizioni del Testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti” riguardo alla possibilità per i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia di utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani) dell’articolo 17, D.L. 5/2012, contenente semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per gli immigrati. 

Articolo 2, comma 2

Patenti del Regno Unito

In deroga al Codice della strada, i titolari di patenti di guida rilasciate dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord residenti in Italia al 31 dicembre 2021, possono condurre sul territorio nazionale fino al 31 dicembre 2023 veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita.

Articolo 3, comma 2

Divieto fatturazione elettronica prestazioni sanitarie 

Viene modificato l’articolo 10-bisD.L. 119/2018, prorogando al 2023 il divieto di emissione della fattura elettronica da parte dei soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.

Articolo 3, comma 3

Comunicazione dati Sts

Viene modificato l’articolo 2, comma 6-quater, D.Lgs. 127/2015, posticipando al 1° gennaio 2024, il termine a decorrere dal quale i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria dovranno adempiere all'obbligo esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, attraverso il registratore telematico.

Articolo 7, comma 2

Fondazioni lirico-sinfoniche

È stato prorogato al 31 dicembre 2023 il termine (articolo 22, comma 2-octies, D.Lgs. 367/1996) entro il quale le fondazioni lirico-sinfoniche possono procedere, in deroga alle previsioni dell’articolo 11, comma 19, primo periodo, D.L. 91/2013, ad assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico e tecnico o amministrativo in misura non superiore al 50% dei posti disponibili mediante procedure selettive riservate a tale personale, in possesso, alla data di pubblicazione dei relativi bandi, dei requisiti previsti.

Articolo 9, comma 1

Obblighi contributivi settore pubblico

Mediante modifica dei commi 10-bis e 10-ter, articolo 3, L. 335/1995, è intervenuta la proroga al 31 dicembre 2023:

  • della sospensione dei termini di prescrizione degli obblighi contributivi afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2018 (anziché 2017);
  • del termine entro il quale le P.A. che abbiano instaurato rapporti di co.co.co. sono tenute a versare i contributi per la Gestione separata.

Articolo 9, comma 2

Verifiche sui flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari

Anche per tutto il 2023 la verifica dei requisiti concernenti l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste di ingresso di cittadini non comunitari è demandata in via esclusiva ai professionisti di cui all'articolo 1, L. 12/1979 (consulenti del lavoro e analoghi), e alle associazioni datoriali comparativamente più rappresentative, ferma restando la possibilità per l’INL, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure, così come previsto dall’articolo 44, D.L. 73/2022 ora modificato.

Articolo 9, comma 3

Adeguamento dei Fondi di solidarietà alla riforma degli ammortizzatori sociali

Per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina dei Fondi di solidarietà anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. I Fondi già costituiti alla predetta data avrebbero dovuto adeguarsi alle disposizioni entro il 31 dicembre 2022, ma il Decreto, modificando il D.Lgs. 148/2015, ha posticipato tale scadenza al 30 giugno 2023, in particolare per i Fondi di solidarietà bilaterali, alternativi, territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e di Bolzano e altri Fondi di solidarietà. In mancanza di adeguamento, i datori di lavoro confluiranno nel Fis a decorrere dal 1° luglio 2023 (anziché 1° gennaio 2023). Come conseguenza di tale proroga, è stato abrogato il passaggio normativo che prevedeva che i Fondi bilaterali costituiti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 dovessero adeguarsi entro il 30 giugno 2023, data ormai comune.

Articolo 9, comma 3-bis 

Adeguamento enti Terzo settore

In sede di conversione in legge è stato introdotto il comma 3-bis, che posticipa al 31 dicembre 2023 il termine per l’adeguamento alle disposizioni inderogabili del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 177/2017).

Articolo 9, comma 4

5 per mille Onlus

Grazie alla modifica apportata all’articolo 9, comma 6, D.L. 228/2021, è consentito alle Onlus iscritte nella relativa anagrafe di essere destinatarie del 5 per mille anche per l’anno 2023, in attesa del rilascio dell’autorizzazione della Commissione Europea necessaria per inoltrare domanda di iscrizione al Runts.

Articolo 9, comma 4-bis

Somministrazione di lavoro

In sede di conversione in legge, è stata prorogata la vigenza al 31 dicembre 2024 dell’articolo 31, comma 1, D.Lgs. 81/2015, in base al quale, nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato, l'utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato. 

Articolo 9, comma 4-ter

Smart working per soggetti fragili

In sede di conversione in legge, è stato prorogato al 30 giugno 2023 il diritto allo smart working per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, affetti dalle patologie e condizioni individuate dal DM 4 febbraio 2022. La modalità di lavoro agile deve essere assicurata anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

Articolo 9, comma 5

Prestazione integrativa Cigs trasporto aereo e sistema aeroportuale

Le domande di accesso alla prestazione integrativa del trattamento di Cigs, presentate tra il 1° gennaio e il 30 settembre 2022, dalle aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, sono considerate validamente trasmesse anche se pervenute oltre il termine di decadenza nel limite di spesa di 39,1 milioni euro per l'anno 2023.

 

La prestazione integrativa può essere anche erogata nelle modalità di cui all'articolo 7, comma 2, D.Lgs. 148/2015 (importo rimborsato dall'Inps all'impresa o conguagliato da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte). 

Articolo 9, comma 5-bis

Isopensione

In sede di conversione in legge è stato modificato l’articolo 1, comma 160, L. 205/2017, estendendo così fino al 2026 la possibilità di accedere all’isopensione, prevista dall’articolo 4, comma 1, L. 92/2012, con un anticipo di 7 anni, in luogo degli ordinari 4, rispetto all’età ordinaria di pensionamento.

Articolo 9, comma 5-ter

Proroga smart working lavoro fragile

In sede di conversione in legge, è stato prorogato fino al 30 giugno 2023 il diritto per i lavoratori subordinati del settore privato, genitori di figli under 14, allo svolgimento della prestazione in modalità di smart working, anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23, L. 81/2017, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Tale diritto, inoltre, spetta a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore (articolo 90, D.L. 34/2020).

Articolo 9, comma 5-quater

Programma di azione per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità

In sede di conversione in legge, è stato aggiunto il comma 5-quater dell’articolo 9, che modifica il comma 5, lettera b, dell’articolo 3, L. 18/2009, fissando come triennale (e non più biennale) la cadenza da parte dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità per la predisposizione di un programma di azione per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale.

Articolo 10, commi 9-10

Proroga versamenti Lampedusa e Linosa

Il termine dei versamenti tributari e contributivi di cui all'articolo 42-bis, commi 1 e 1-bis, D.L. 104/2020, è prorogato: 

 

- al 30 giugno 2023, per un importo pari al 50% delle somme dovute; 

- al 30 novembre 2023, per il restante 50% delle somme dovute.

 

Tali versamenti non comportano l'applicazione di sanzioni e interessi e possono essere effettuati in un'unica soluzione o mediante rateizzazione, rispettivamente fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo per le somme in scadenza al 30 giugno 2023 e fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo per le somme in scadenza al 30 novembre 2023. In caso di rateizzazione, la prima rata dev’essere versata entro i termini sopra indicati.

 

Le modalità e i termini di presentazione, nonché il modello della comunicazione relativi ai versamenti prorogati, saranno stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Articolo 16

Riforma degli enti sportivi professionistici e dilettantistici e lavoro sportivo

È stata differita dal 1° gennaio al 1° luglio 2023 l’applicazione delle norme relative al riordino e alla riforma in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici (D.Lgs. 36/2021), ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 39 e 40 e del Titolo VI che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022 e ad esclusione delle disposizioni di cui all’articolo 13, comma 7, che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024.

 

La Legge di Conversione, inoltre, ha aggiunto un nuovo comma 1-bis all’articolo 51, D.Lgs 36/2021, dove si prevede che per i lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo che nel periodo d’imposta 2023 percepiscono compensi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), Tuir, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell’articolo 36, comma 6, D.Lgs. 36/2021, l’ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d’imposta non può superare l’importo complessivo di 15.000 euro.

 

Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1° (anziché 31) luglio 2023. Il predetto termine è prorogato al 31 dicembre 2024 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti. Decorsi tali termini il vincolo sportivo si intende abolito.

Articolo 22

Registrazione degli aiuti di Stato Covid-19

Nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024 (anziché 2023), l'inadempimento degli obblighi di registrazione degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52, commi 1, 3 e 7, secondo periodo, L. 234/2012, non comporta responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi.

Per definire modalità semplificate per l'inserimento degli aiuti di Stato di natura fiscale, contributiva e assicurativa nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e di razionalizzare il relativo regime di responsabilità, è concesso più tempo anche per apportare modifiche al regolamento ex articolo 52, commi 6 e 7, L. 234/2012 entro il 31 dicembre 2023 (anziché 2022).

Quanto alla proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato Covid-19 nel Registro nazionale aiuti, la situazione aggiornata è la seguente. Con riferimento agli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione, comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, i termini di cui all'articolo 10, comma 1, secondo periodo, D.M. 115/2017, in scadenza: 

- dalla data del 22 giugno 2022 al 31 dicembre 2022, sono prorogati al 30 settembre (anziché giugno) 2023; 

- dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 31 marzo 2024 (anziché dicembre 2023);

- dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, sono prorogati al 31 marzo 2024 (novità);

- dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, sono prorogati al 30 settembre 2024 (novità).

Articolo 22-quater

Fondo nuovo competenze

In sede di conversione in Legge è stata prorogata a tutto il 2023 l'operatività del Fondo Nuove Competenze.

 

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

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