La fondazione Enasarco, come di consueto, ha provveduto a comunicare gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provigionali per l’anno 2023, così come a confermare le aliquote contributive previste per il calcolo dei contributi da versare.
Massimali provvigionali
- 28.290,00 euro per agenti plurimandatari, a cui corrisponde un contributo massimo di 4.809,30 euro;
- 42.435,00 euro per agenti monomandatari, a cui corrisponde un contributo massimo di 7.213,95 euro.
Si ricorda che il massimale provvigionale annuo non è frazionabile.
Minimali contributivi dovuti
- 476,00 euro per agenti plurimandatari, ovvero 119 euro a trimestre;
- 950,00 euro per agenti monomandatari, ovvero 237,50 euro a trimestre.
In relazione al minimale contributivo si ricorda:
- che non è dovuto se nel corso dell’anno non si matura alcun compenso (principio di produttività);
- che è dovuto se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nel corso dell’anno, sia pure in misura minima. In tale ipotesi, ovvero se almeno in 1 trimestre sono maturate provvigioni, dovranno essere pagate anche le quote trimestrali di minimale corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo;
- che per gli agenti che svolgono l’attività in forma di società di capitali (Spa o Srl) non è previsto alcun minimale contributivo.
In tema di aliquote contributive, come anticipato, nulla è cambiato.
Per i rapporti intrattenuti con agenti strutturati come impresa individuale (anche impresa famigliare) o società di persone (Snc e Sas), l’aliquota totale è del 17%, di cui il 14% per le prestazioni previdenziali e il 3% a titolo di solidarietà. Tale aliquota è suddivisa equamente tra agente (8,50%) e preponente (8,50%).
Nel caso l’agente di commercio operi, invece, sotto forma di società di capitali (Srl o Spa), il contributo andrà versato su tutte le somme corrisposte per provvigioni, dunque senza alcun limite massimale, con un’aliquota contributiva che varia in funzione dei seguenti scaglioni:
Provvigioni annue |
Aliquota contributiva |
||
Quota preponente |
Quota agente |
Totale |
|
Fino a 13.000.000 euro |
3,00% |
1,00% |
4,00% |
Da 13.000.000,01 a 20.000.000 euro |
1,50% |
0,50% |
2,00% |
Da 20.000.000,01 a 26.000.000 euro |
0,75% |
0,25% |
1,00% |
Oltre 26.000.000 euro |
0,30% |
0,20% |
0,50% |
Resta in vigore, risalente al 2021, la specifica agevolazione per “giovani agenti”, aventi queste caratteristiche (articolo 5-bis, regolamento Enasarco):
- se iscritti per la prima volta ad Enasarco nel periodo 2021-2023;
- ove già iscritti che ricevano, nel periodo 2021-2023, un nuovo incarico da un preponente dopo oltre 3 anni dalla cessazione dell’ultimo rapporto di agenzia;
- che l’agente abbia un’età minore o uguale a 30 anni alla data di conferimento di ciascun incarico;
- che l’agente svolga l’attività in forma individuale.
Per ciascun rapporto, l’agevolazione è concessa per un massimo di 3 anni solari consecutivi a decorrere dalla data di conferimento del nuovo incarico per la ripresa dell’attività.
Al verificarsi delle precedenti condizioni l’aliquota contributiva ordinaria del 17% viene così ridotta:
- di 6 punti percentuali per l’anno solare in corso alla data di prima iscrizione o di ripresa dell’attività (aliquota applicabile del 11%);
- di 8 punti percentuali per il secondo anno (aliquota applicabile del 9%);
- di 10 punti percentuali per il terzo anno (aliquota applicabile del 7%);
Anche il minimale contributivo annuo, previsto per ciascun rapporto di agenzia in 950,00 euro per l’agente monomandatario e in 476,00 euro per l’agente plurimandatario, viene ridotto del 50% per ciascuno degli anni solari interessati dall’agevolazione.
Si ricordano, infine, le scadenze relative all’invio della distinta trimestrale e al pagamento della contribuzione dovuta:
- 1° trimestre (gennaio-febbraio-marzo 2022): 20 maggio 2022;
- 2° trimestre (aprile-maggio-giugno 2022): 20 agosto 2022;
- 3° trimestre (luglio-agosto-settembre 2022): 20 novembre 2022;
- 4° trimestre (ottobre-novembre-dicembre 2022): 20 febbraio 2023.
Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.
Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri