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Gestione del rapporto di lavoro

Inail: chiarimenti in materia di indennità per le vittime dell’amianto

L’Inail, con circolare n. 14/2023, affronta il tema delle novità previste dalla L. 197/2022, Legge di Bilancio per l’anno 2023, in materia di trattamenti a favore delle vittime dell’amianto.

Nel dettaglio, tali misure rappresentano la conferma e l’estensione di quelle già a suo tempo introdotte dalla L. 178/2020, Legge di Bilancio per l’anno 2021.

Si tratta quindi di trattamenti già in precedenza riconosciuti che, a partire dall’anno 2023 subiscono degli ulteriori incrementi rispetto a quanto previsto anteriormente.

Nel dettaglio la circolare tocca 2 tematiche in particolare:

1. la prestazione aggiuntiva destinata a chi già era percettore di rendita diretta per patologie asbesto – correlate che a partire dal 2023 passa dal 15% al 17%;

2. la prestazione una tantum a favore di malati di mesotelioma (non direttamente causata da prestazioni professionali dirette, quanto piuttosto da esposizione conseguente a contatto con familiari che in passato abbiano avuto esperienze lavorative che presupponevano l’esposizione all’amianto) che passa da 10.000 a 15.000 euro.

Le 2 misure dei punti precedenti non sono tra loro cumulabili e compatibili sotto il profilo soggettivo.

Gli aventi diritto all’integrazione della rendita riceveranno il rateo di aprile aggiornato con l’importo maggiorato al 17%, nonché la differenza per i ratei già percepiti e inerenti a gennaio, febbraio e marzo (erogati con maggiorazione al 15%).

Le domande per il riconoscimento di ciascuna delle prestazioni sopra citate debbono essere presentate a pena di decadenza entro tre anni dall’accertamento della patologia. 

(Inail, circolare, 4/4/2023, n. 14)

Differimento del termine per le domande per l’esonero da certificazione di parità di genere

L’Inps, con messaggio n. 1269 del 3 aprile 2023, ha previsto la proroga del termine per presentare la domanda per i possessori certificazione di parità di genere di cui all’articolo 46–bis, D.Lgs. 198/2006, conseguita entro il 31 dicembre 2022, utile ai sensi della L. 162/2021 per il riconoscimento dell’esonero del versamento dei contributi previdenziali nella misura dell’1%.

In questo senso, le indicazioni operative fornite dalla circolare Inps n. 137 del 27 dicembre 2022 fissavano tale termine in data 15 febbraio 2023.

In ragione delle comprovate difficoltà di invio, anche a seguito del parere favorevole in questo senso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è stato previsto lo spostamento del suddetto termine alla data del 30 aprile 2023.

Il già citato messaggio Inps n. 1269/2023 ha previsto, inoltre, come nella domanda di esonero vada inserita la retribuzione media mensile globale (e non quella riferita a ogni singolo lavoratore) per cui, sempre entro la medesima data (30 aprile 2023), sarà possibile – per chi aveva già provveduto a trasmettere tale comunicazione corredandola con una modalità compilativa ora non più richiesta – procedere all’invio dell’adeguata rettifica.

(Inps, messaggio, 3/4/2023, n. 1269)

 

Imposte, contributi e premi

Aumento del contributo integrativo al Fondo Mario Negri per gli anni 2022 e 2023

In data 1° marzo 2023 è stato sottoscritto l’accordo tra Confcommercio e Manageritalia con il quale è stato previsto l’aumento dell’aliquota (2022: 2,35%; 2023: 2,39%) a carico del datore di lavoro ai fini del versamento del contributo integrativo a favore del Fondo Mario Negri, con effetto retroattivo.

(Confcommercio e Manageritalia, accordo, 1° marzo 2023)

Inps: sgravio per le imprese che ricorrono al CdS

L’Inps, con circolare n. 40 del 5 aprile 2023, fornisce importanti chiarimenti in merito allo sgravio contributivo destinato alle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà difensivi accompagnati da Cigs previsti dal D.L. 510/1996 e sue successive modificazioni e integrazioni (da ultimo a opera del D.L. 34/2014.

Sono destinatarie dell'incentivo le imprese che al 30 novembre 2021 avevano stipulato un Cds, nonché quelle che lo avevano in corso nel secondo semestre dell'anno precedente.

La circolare ripercorre l’intero impianto normativo e di prassi a suffragio di tale incentivo che è riservato ad aziende che nel corso del ricorso di contratto di solidarietà abbiano su base mensile realizzato una riduzione superiore al 20% rispetto all’orario previsto.

Al ricorrere di tale condizione è ammessa una riduzione sui contributi dovuti (e riferiti specificatamente ai lavoratori che rispettano tale requisito) pari al 35% per l’intera durata del CdS, con la previsione in ogni caso di un limite di 24 mesi complessivi nel quinquennio.

Il primo step da seguire per avviare l’iter di richiesta dello sgravio è costituito dall’invio dell’apposita richiesta mediante il portale sgravicdsonline presente all’interno del portale cliclavoro.

La verifica del requisito, e quindi la sua quantificazione, può essere fatta a consuntivo da parte dell’Istituto, andando a consultare le denunce UniEMens trasmesse.

(Inps, circolare, 5/4/2023, n. 40)

Inps: implementazione di nuove funzioni nel cassetto bidirezionale

L’Inps, con circolare n. 34 del 31 marzo 2023, rende note importanti novità per quanto riguarda la messa a terra di un restyling del sito. Le novità riguardano in particolar modo datori di lavoro del settore pubblico (e annessi intermediari dagli stessi abilitati), che a partire dalla data di pubblicazione della citata circolare avranno a disposizione un portale sempre più simile a quello già previsto nel settore privato accedendo al cassetto previdenziale del contribuente.

Dalla data di pubblicazione della circolare Inps n. 34/2023, quindi, sarà possibile accedere seguendo la nuova modalità ai seguenti servizi compresi nell’area “Denunce contributive e versamenti”:

- visualizzazione versamenti ente;

- visualizzazione note di debito ente;

- compilazione manuale DMA – UniEmens ListaPosPa;

- visualizzazione DMA – UniEmens ListaPosPa.

Sempre dalla medesima circolare citata è stato previsto un periodo transitorio (fino al 15 luglio 2023) entro il quale sarà possibile accedere mediante il precedente canale dedicato “Dipendenti Pubblici: servizi per Amministrazioni, Enti ed Aziende”.

Novità anche in merito al rilascio della delega agli intermediari autorizzati ed abilitati, che prevede l’abbinamento mediante un codice OTP generato dal sistema al momento della richiesta.

(Inps, circolare, 31/3/2023, n. 34)

Agenzia delle entrate: possibile detassare i premi erogati da società a partecipazione pubblica

L’Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 296 del 14 aprile 2023, interviene fornendo chiarimenti in merito alla possibilità di detassare i premi di risultato erogati da società a partecipazione pubblica.

La risposta opera una ricostruzione dell’intera normativa a riferimento e degli annessi documenti di prassi emanati a suffragio. 

La questione che la risposta a interpello n. 296/E/2023 dirime riguarda la possibilità di applicare tale normativa anche a società a partecipazione pubblica.

A tal riguardo, è prevista espressa applicazione al solo settore privato della disciplina della detassazione, ma viene ribadito che si intende escludere le sole amministrazioni pubbliche in senso stretto definite dall’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001.

Con tale passaggio in ogni caso, viene ribadito che si intende indicare le sole amministrazioni pubbliche in senso stretto definite dall’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001.

Possono quindi invece, per esclusione positiva, beneficiare della detassazione, le aziende a partecipazione pubblica, che non rientrano nella definizione fornita dal D.Lgs. 165/2001.

(Agenzia delle entrate, risposta a interpello, 14/4/2023, n. 296)

 

Prestazioni assistenziali e previdenziali

Nuova soglia di impignorabilità dei trattamenti pensionistici

L’Inps, con circolare n. 38 del 3 aprile 2023, affronta il tema dell’innalzamento della soglia di impignorabilità dei trattamenti pensionistici.

La norma dalla quale promana tale previsione è l’articolo 21–bis, D.L. 115/2022 (c.d. Aiuti–Bis) inserito in sede di conversione in L. 142/2022, in forza del quale le somme percepite a titolo di trattamento pensionistico non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con in ogni caso un minimo di 1.000 euro; la parte eccedente tale importo è pignorabile entro i limiti legali previsti.

La circolare si rende necessaria in quanto recepente il miglior trattamento normativo ora previsto che eleva l’impignorabilità delle pensioni dalla misura massima dell’assegno sociale, elevata della metà, al doppio della misura massima del medesimo assegno sociale, con limite minimo in ogni caso individuato nella somma di 1.000 euro.

La circolare Inps n. 38/2023 precisa come tale nuova disciplina sia entrata in vigore a decorrere dal 22 settembre 2022 nei confronti dei procedimenti esecutivi pendenti (quindi quelli per i quali non sia già stata notificata l’ordinanza di assegnazione per effetto della quale l’Istituto risulta formalmente obbligato quale terzo debitore esecutato).

Molto importanti anche le specificazioni inerenti alla concreta gestione operativa nei confronti dei trattamenti pensionistici rientranti nella platea di quelli interessati dal provvedimento, con riguardo ai periodi sino a settembre 2022, rispetto a quelli che si collocano a partire da ottobre 2022 (nei confronti dei quali sarà – se del caso – necessario rimodulare, ovvero azzerare, le trattenute a titolo di pignoramento).

(Inps, circolare, 3/4/2023, n. 38)

Inps: incremento delle pensioni minime

L'Inps, con circolare n. 35 del 3 aprile 2023, ha reso note le modalità di rivalutazione ed incremento delle pensioni di importo pari ovvero inferiore al trattamento minimo.

La circolare rende, quindi, operativa la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 310, L. 197/2022, Legge di Bilancio per l'anno 2023 la quale, appunto, prevede - in via eccezionale e per fronteggiare gli effetti negativi dell'incremento inflazionistico - il riconoscimento di una maggiorazione ai trattamenti pensionistici come sopra individuati, per il periodo di competenza compreso tra gennaio 2023 e dicembre 2024 (mensilità aggiuntive di tredicesima comprese).

L'incremento in trattazione sarà pari alla misura:

- dell'1,50% per l'anno 2023, elevato alla misura del 6,40% per i trattamenti riconosciuti a soggetti ultra settantacinquenni;

- del 2,70% per l'anno 2024.

Viene previsto, inoltre, un meccanismo di salvaguardia nei confronti di coloro il cui trattamento pensionistico si attesterebbe al di sopra della soglia minima ma al di sotto di quella incrementata in virtù dell'applicazione delle percentuali di cui sopra; in queste fattispecie viene riconosciuto in ogni caso il maggior valore sino a concorrenza della soglia.

Anche le somme a tale titolo corrisposte risultano rientranti nella base imponibile fiscale.

(Inps, circolare, 3/4/2023, n. 35)

Inps: istruzioni per le sospensioni per l’isola di Ischia

L’Inps, con circolare n. 36 del 3 aprile 2023, rende note le modalità operative per la gestione delle sospensioni connesse agli eventi alluvionali e franosi verificatisi nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno nell’isola di Ischia lo scorso novembre 2022.

Tali provvedimenti, contenuti nel D.L. 186/2022, prevedono la sospensione dei termini di pagamento relativi agli adempimenti e ai versamenti contributivi previdenziali ed assistenziali in scadenza nel periodo compreso tra il 26 novembre 2022 e il 30 giugno 2023, ivi comprese le rate (ricadenti nel citato periodo) relative a rateazioni dei debiti in fase amministrativa, nonché le quote di Tfr destinato a Fondo Tesoreria.

Destinatari di tale provvedimento sono le aziende che alla data del 26 novembre 2022 avevano residenza, sede legale, ovvero sede operativa, all’interno dei comuni di Casamicciola Terme o di Lacco Ameno (e limitatamente agli oneri contributivi riferiti alle attività svolte nei citati comuni).

In concreto la platea può essere composta da:

- datori di lavoro privati (compresi quelli domestici)

- lavoratori autonomi iscritti alle gestioni artigiani, commercianti, agricoli

- committenti e liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata.

Il versamento delle somme sospese dovrà essere eseguito:

- entro il 16 settembre 2023 in unica soluzione;

- a partire dalla medesima data del 16 settembre 2023 in forma rateale per un massimo di 60 rate (aventi scadenza il 16 di ciascun mese successivo).

I datori di lavoro interessati e rientranti nella platea dei destinatari di tale diritto che avranno inoltrato apposita domanda saranno contraddistinti dal Codice Autorizzazione 7C che assume ora il significato di “Azienda interessata alla sospensione dei contributi a causa dell’evento alluvionale verificatosi ad Ischia il 26 novembre 2022 nei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’Isola d’Ischia”.

(Inps, circolare, 3/4/2023, n. 36)

Inps: donazione sangue per gestione ex Inpdap

L’Inps, con circolare n. 37 del 3 aprile 2023, affronta il tema del trattamento previsto in ipotesi di donazione sangue per lavoratori dipendenti che, nel corso della carriera professionale sono stati interessati da processi di trasformazione della natura giuridica (da pubblica a privata, così come da ente pubblico municipalizzato a privato) del proprio datore di lavoro per effetto di norme di legge, di regolamento, o convenzione.

Nei confronti dei citati lavoratori, si può assistere al mantenimento di talune garanzie inerenti l’IVS già presenti nella gestione Inpdap.

La circolare n. 37/2023 tratta in particolare il tema delle assenze per donazione sangue, collocandosi in coerenza con la circolare 2 dicembre 2016, n. 212, che a sua volta si era occupata della copertura di altri eventi tutelati (tra gli altri malattia, maternità, congedi parentali, integrazione salariale ordinaria e straordinaria), sempre rispetto alla summenzionata platea di potenziali beneficiari.

La circolare n. 37/2023 rimodula le istruzioni in precedenza dall’ex Inpdap che prevedevano l’assoggettamento a contribuzione ordinaria.

Viene quindi riconosciuto con decorrenza 1° gennaio 2009 (coerentemente con quanto già previsto per malattia e maternità) un processo di assimilazione al contesto privato.

Conseguentemente, l’Inps fornisce nella citata circolare n. 37/2023 le indicazioni operative, sia per la corretta compilazione dei flussi per i periodi successivi alla sua pubblicazione, sia per il recupero della contribuzione inerente a quelli anteriori.

(Inps, circolare, 3/4/2023, n. 37)

Inps: mobilità in deroga per aree della Sicilia interessate da crisi

L’Inps, con messaggio n. 1410 del 17 aprile 2023, fornisce chiarimenti in merito all’attuale estensione temporale del trattamento di mobilità in deroga previsto per i lavoratori che abbiano percepito la NASpI nell’anno 2020 e che risultino residenti nelle aree interessate da crisi industriali complesse ubicate nel territorio regionale della Sicilia.

Il messaggio citato ripercorre la “storia” del sussidio in esame, sino ad arrivare alla L. 17/2023, di conversione del D.L. 2/2023, mediante la quale è stata estesa sino al 31 dicembre 2023 l'erogazione dell'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga.

Per quanto concerne la prassi procedurale e la concreta gestione operativa, si può continuare a fare riferimento alla circolare Inps 51/2021.

(Inps, messaggio, 17/4/2023, n. 1410)

Inps: riesame una tantum Decreto Aiuti–ter

L’Inps, con messaggio n. 1389 del 14 aprile 2023, rende note le modalità di presentazione delle istanze di riesame successive all’eventuale reiezione delle domande per il riconoscimento dell’indennità una tantum di cui all’articolo 19, D.L. 144/2022, c.d. Aiuti–ter.

Si tratta in particolare della somma di 150 euro.

Le istanze di riesame andranno presentate attraverso il portale Inps entro il termine (ordinatorio e non perentorio) di 90 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del messaggio n. 1389/2023, ovvero del momento successivo di conoscenza della reiezione dell’originaria richiesta.

(Inps, messaggio, 14/4/2023, n. 1389)

Inps: disponibili le attestazioni fiscali

L’Inps, con messaggio n. 1374 del 13 aprile 2023, rende nota la messa a disposizione delle attestazioni fiscali dei versamenti effettuati nel corso dell’anno 2022 e connessi ad oneri di riscatto, ricongiunzione o rendita, unitamente a quelle – sempre da riscatto – per periodi non coperti da contribuzione ai sensi dell’articolo 20 commi da 1 a 5, D.L. 4/2019.

È possibile visualizzare e stampare le citate attestazioni attraverso il portale Inps, accedendo al menù Pensione e Previdenza – Ricongiunzione e riscatti.

Il citato messaggio precisa poi come le attestazioni fiscali relative ai pagamenti effettuati dagli iscritti al Fondo pensione Lavoratori dello Spettacolo e sportivi (ex ENPALS) che non fossero disponibili sul portale dei pagamenti (accedendo al sito Inps al menù sopra indicato), potranno in ogni caso essere richiesti facendo ricorso alla casella di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..

(Inps, messaggio, 13/4/2023, n. 1374)

 

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

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