Gestione del rapporto di lavoro |
Inail: modificato il tasso di interesse di rateazione e sanzioni civili L’Inail, con circolare 31 luglio 2023, n. 37, rende noto, a seguito della decisione 27 luglio 2023 della BCE che ha fissato al 4,25% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ORP), che, a decorrere dal 2 agosto 2023, il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori e quello per la determinazione delle sanzioni civili sono i seguenti: - 10,25% interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori; - 9,75% misura delle sanzioni civili. Riguardo alle rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori, l’Inail ha chiarito che i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 2 agosto 2023 sono determinati applicando il tasso di interesse pari al 10,25%. Nulla varia per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell'istanza. Riguardo alle sanzioni civili, a decorrere dal 2 agosto 2023 si applica un tasso pari al 9,75% nelle seguenti ipotesi: a) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (articolo 116, comma 8, lettera a), L. 388/2000); b) evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa; c) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese: tenuto conto che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema è inferiore al tasso degli interessi legali attualmente in vigore pari al 5,00% a decorrere dal 2 agosto 2023, ai fini della riduzione della sanzione civile in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso del 5% (misura del tasso degli interessi legali di cui all'articolo 1284, cod. civ.), mentre in caso di evasione si applica il tasso del 7,00% (misura del tasso degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile maggiorato di 2 punti). (Inail, circolare, 31 luglio 2023, n. 37) |
Inps: modifica del tasso di interesse di rateazione e delle sanzioni civili L’Inps, con circolare 31 luglio 2023, n. 71, rende noto, a seguito della decisione di politica monetaria del 27 luglio 2023 della BCE che ha fissato al 4,25% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ORP), che, a decorrere dal 2 agosto 2023, il tasso di interesse per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili sono i seguenti: - 10,25% annuo per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 2 agosto 2023; - 9,75% misura delle sanzioni civili. Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese: tenuto conto che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema è inferiore al tasso degli interessi legali attualmente in vigore pari all'5,00% a decorrere dal 2 agosto 2023 resta invariata l’applicazione della riduzione massima pari al tasso legale (5%), mentre la riduzione minima in caso di evasione sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti (7%). (Inps, circolare, 31 luglio 2023, n. 71) |
Imposte, contributi e premi |
Supporto per la formazione e il lavoro: le istruzioni Inps L’Inps, con circolare n. 77 del 29 agosto 2023, ha fornito i primi chiarimenti operativi sulla misura del Supporto per la formazione e il lavoro, disciplinato dall’articolo 12, D.L. 48/2023. Il SFL è una misura finalizzata a favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. Nelle misure del Supporto per la formazione e il lavoro rientrano il servizio civile universale di cui al D.Lgs. 40/2017, e i progetti utili alla collettività come definiti ai sensi dell’articolo 6, comma 5-bis, D.L. 48/2023. Il SFL è destinato ai singoli componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra i 18 e i 59 anni, con un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui e che non hanno i requisiti per accedere all’ADI. Possono accedere alla misura, altresì, i componenti dei nuclei familiari, che percepiscono, a far data dal 1° gennaio 2024, l’Assegno di inclusione e che decidono di partecipare ai percorsi sopra indicati, pur non essendo sottoposti agli obblighi previsti dall’articolo 6, comma 4, D.L. 48/2023, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza specifica per l’ADI. Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, D.L. 48/2023, sono esclusi dal godimento del beneficio i soggetti disoccupati, a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7, L. 604/1966. Ai sensi dell’articolo 3, D.M. 108/2023, la domanda è presentata dall’interessato all’Inps in modalità telematica e il relativo percorso di attivazione viene attuato mediante la piattaforma SIISL. All’atto della domanda, l’interessato viene informato che attraverso il SIISL riceverà l’informazione dell’accettazione della sua domanda del SFL per proseguire il percorso di attivazione. (Inps, circolare, 29 agosto 2023, n. 77) |
Isola di Ischia: ripresa dei termini per adempimenti e versamenti premi INAIL L’INAIL, con istruzione operativa 29 agosto 2023 n. 8877, rende noto che, per consentire a coloro che si sono avvalsi della sospensione degli adempimenti prevista dal D.L. 186/2022 di presentare la dichiarazione delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2022/20232 e la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione ai sensi dell’articolo 23 delle Modalità di applicazione delle Tariffe dei premi, sono disponibili dal 1° settembre 2023 e fino al 16 settembre 2023 compreso i servizi “Alpi online” e “Riduzione per prevenzione”. Si ricorda, inoltre, che coloro che si sono avvalsi della sospensione dei versamenti devono effettuare il pagamento degli importi sospesi in unica soluzione entro il 16 settembre 2023 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 60 rate mensili di pari importo con scadenza il 16 di ciascun mese, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2023. (INAIL, istruzione operativa, 29 agosto 2023, n. 8877) |
Contributi volontari 2023 per il settore agricolo L’Inps, con circolare 24 luglio 2023, n. 69, fornisce le indicazioni riguardanti le modalità di calcolo, per l’anno 2023, dei contributi volontari relativi alle varie categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di appartenenza dei prosecutori volontari. Le aliquote contributive da applicare per la determinazione dell’importo dei contributi volontari dei lavoratori agricoli dipendenti, a tempo determinato e indeterminato, per l’anno 2023, autorizzati alla prosecuzione volontaria dell’assicurazione entro il 30 dicembre 1995 ovvero autorizzati dal 31 dicembre 1995, hanno raggiunto negli anni precedenti la misura dell’aliquota dovuta dalla generalità delle aziende agricole al Fondo pensione lavoratori dipendenti (FPLD): pertanto, l’aliquota da applicare è quella stabilita per il FPLD a decorrere dal 1° gennaio 2023, pari al 29,90% di cui il 29,79% come quota pensione e lo 0,11% come aliquota base. I coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri e gli imprenditori agricoli professionali versano i contributi volontari secondo quattro classi di reddito settimanale. Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, in conformità all’articolo 4, D.P.R 1432/1971, e successive modificazioni, l’importo del contributo integrativo volontario, che può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate annue, è pari a quello del contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si riferiscono i versamenti volontari a integrazione. Pertanto, i contributi integrativi sono commisurati all’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale deve essere applicata l’aliquota IVS vigente nel settore che, per l’anno 2023, per il FPLD è pari a 29,90%. (Inps, circolare, 24 luglio 2023, n. 69) |
Inail: assicurazione giornalisti ex Inpgi e servizi on line L’Inail, con nota operativa 27 luglio 2023 n. 8069, comunica che il servizio online “Contributi giornalisti periodo transitorio > Richiesta codice ditta per denunce mensili/Variazioni anagrafiche” sul portale www.inail.it è stato implementato con 2 nuove sezioni relative alla comunicazione di sospensione dall’obbligo assicurativo o di cessazione del codice ditta. La comunicazione può essere effettuata dal legale rappresentante/titolare dell’azienda/datore di lavoro soggetto assicurante o da un suo dipendente, ovvero da un consulente del lavoro o altro intermediario legittimato a svolgere adempimenti in materia di lavoro per i lavoratori subordinati nei confronti dell’Inail, che ha ricevuto mandato dal datore di lavoro o da un suo delegato. Per effettuare la variazione è necessario indicare, oltre al codice fiscale, anche il PIN a suo tempo comunicato. (Inail, istruzione operativa, 27 luglio 2023 n. 8069) |
Durc consultabile direttamente dal telefonino L’Inps, con comunicato stampa del 23 agosto 2023, rende noto che è stato rilasciato il servizio “Durc OnLine” (nella sezione “Servizi” dell’App Inps mobile): questo servizio consente di consultare i Durc delle imprese e dei lavoratori autonomi direttamente sul proprio device (smartphone o tablet), inserendo il codice fiscale del soggetto da verificare oppure il numero di protocollo del documento. Per ogni Durc on line, inoltre, sono disponibili informazioni di sintesi che possono essere visualizzate e scaricate. (Inps, comunicato stampa, 23 agosto 2023) |
Riduzione tasso medio per prevenzione OT23: on line nuovo modello e istruzioni L’Inail, con comunicato del 4 agosto 2023, comunica che sono disponibili sul proprio sito (https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/assicurazione/premio-assicurativo.html) la versione aggiornata del modulo OT23 e la relativa guida alla compilazione per inoltrare la domanda di riduzione del tasso medio per prevenzione per l’anno 2024. (Inail, comunicato, 4 agosto 2023) |
Prestazioni assistenziali e previdenziali |
Reddito di cittadinanza: nuove istruzioni per il regime transitorio L'Inps, con messaggio 31 luglio 2023, n. 2835, ha fornito importanti chiarimenti in ordine alla disciplina transitoria per la fruizione del reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023. Il D.L. 4 maggio 2023 n. 48, oltre ad avere introdotto le due nuove misure sostitutive del Reddito di cittadinanza, l’Assegno di inclusione e il supporto per la formazione e il lavoro, ha definito anche il regime transitorio per la fruizione del Reddito di cittadinanza: infatti, pur rimanendo confermata la previsione generale relativa al riconoscimento della misura nel limite massimo di sette mensilità e, comunque, non oltre il termine del 31 dicembre 2023, salvi i casi di non applicazione di tali limiti, l’articolo 13, comma 5 del citato decreto, dispone che i percettori di reddito di cittadinanza, non attivabili al lavoro, per i quali venga comunicata la presa in carico da parte dei servizi sociali entro il suddetto termine di 7 mesi e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2023, potranno continuare a fruirne fino al 31 dicembre 2023. Al riguardo, è necessario chiarire che la previsione normativa non ha come destinatari tutti coloro che cessano di percepire il reddito di cittadinanza alla settima mensilità, ma contempla solo l’ipotesi che, per i nuclei familiari non attivabili al lavoro, non oltre il 31 ottobre, possa pervenire una comunicazione di presa in carico da parte dei servizi sociali. Per i nuclei presi in carico dai servizi sociali, la fruizione della misura potrà proseguire, senza il limite delle sette mensilità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023. (Inps, messaggio, 31 luglio 2023, n. 2835) |
Assegno di incollocabilità: la rivalutazione 2023 L’Inail, con circolare 26 luglio 2023, n. 34, rende noto che, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell’8 giugno 2023, n. 84, l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità è stato rivalutato, con decorrenza dal 1° luglio 2023, nella misura di 290,11 euro, sulla base della variazione, registrata dall’Istat, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenuta tra il 2021 e il 2022, pari all’8,1%. Alle operazioni di conguaglio provvederà direttamente la Direzione centrale per l’organizzazione digitale con il pagamento del rateo di ottobre 2023. (Inail, circolare, 26 luglio 2023, n. 34) |
Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.
Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri