Gestione del rapporto di lavoro |
Calendario delle festività ebraiche per l’anno 2024 È stato pubblicato sulla G.U. n. 234 del 6 ottobre 2023 il comunicato del Ministero dell’interno che, su comunicazione dell’Unione delle comunità ebraiche italiane, ha indicato le festività ebraiche relative all’anno 2024: – tutti i sabati, da mezz’ora prima del tramonto del sole del venerdì a un’ora dopo il tramonto del sabato; – da lunedì 22 a mercoledì 24 aprile: Pesach (Pasqua); – da domenica 28 a martedì 30 aprile: Pesach (Pasqua); – da martedì 11 giugno a lunedì 13 giugno: Shavuoth (Pentecoste); – da lunedì 12 agosto a martedì 13 agosto: Digiuno del 9 di Av; – da mercoledì 2 ottobre a venerdì 4 ottobre: di Rosh Hashanà (Capodanno); – venerdì 11 e sabato 12 ottobre: Vigilia e digiuno di Kippur; – da mercoledì 16 a venerdì 18 ottobre: Sukkot (Festa delle capanne); – mercoledì 23, giovedì 24 e venerdì 25 ottobre: Sheminì Atzeret e Simchat Torà (Festa della legge). (Ministero dell’Interno, comunicato) |
App Inps: nuovi servizi per la gestione del lavoro domestico L’Inps, con messaggio n. 3433 del 29 settembre 2023, rende noto di aver messo a disposizione nuovi servizi dedicati in tema di lavoro domestico nella App Inps mobile. Anche l’implementazione di tale novità si inserisce nel contesto delle innovazioni connesse a progetti che costituiscono attuazione del PNRR. Attualmente l’App Inps mobile consente già di gestire l’assunzione del lavoratore domestico, la cessazione del rapporto di lavoro domestico, e l’annullamento del rapporto di lavoro domestico. Con il rilascio delle nuove funzionalità della App, accedendo al servizio Lavoro domestico, interno all’area Famiglia della App dedicata, sarà possibile ora anche gestire la trasformazione e la proroga del rapporto di lavoro domestico. (Inps, messaggio, 29 settembre 2023, n. 3433) |
Imposte, contributi e premi |
Riconteggio dei debiti contributivi annullati: l’Inps rettifica le istruzioni L’Inps, con messaggio n. 3632 del 17 ottobre 2023, fornisce una parziale rettifica di natura procedurale relativamente alla richiesta di conteggio dei debiti annullati. Il riconteggio relativo a debiti annullati oggetto di trattazione è quello di cui all’articolo 23–bis, D.L. 48/2023, il quale prevede che i soggetti iscritti alla gestione separata, così come alle gestioni autonomi artigiani e commercianti possono chiedere il riconteggio dei debiti annullati per effetto delle misure di stralcio “mille euro” ai fini della piena implementazione della posizione assicurativa dei soggetti interessati. Nello specifico, il messaggio Inps n. 3632/2023, a parziale rettifica di quanto previsto dalla circolare Inps n. 86/2023, comunica che la presentazione della domanda da parte dei lavoratori agricoli autonomi debba transitare sì per il cassetto previdenziale per agricoli autonomi, ma utilizzando la sezione “Comunicazione bidirezionale invio comunicazione”, selezionando la voce “Riconteggio debiti stralciati Art23bis”, e non la voce “Avvisi di addebito” come in precedenza indicato. (Inps, messaggio, 17 ottobre 2023, n. 3632) |
Giornalisti professionisti: le istruzioni Inps per il contributo addizionale L’Inps, con messaggio n. 3596 del 13 ottobre 2023, fornisce i chiarimenti inerenti alle modalità di dichiarazione e pagamento relativamente al contributo aggiuntivo straordinario nella misura dell’1% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Tale contributo è espressione di quanto previsto dalla delibera n. 27 del 23 giugno 2021 adottata dal CdA dell’INPGI, nell’ottica di mitigare la situazione di disavanzo gestionale della gestione sostitutiva dell’AGO. Tale contributo straordinario è da intendersi interamente a carico dei lavoratori interessati, e la platea coinvolta in tale previsione è costituita da coloro che risultavano iscritti all’INPGI alla data del 30 giugno 2022 (in considerazione dell’attrazione a partire dal 1° luglio 2022 nell’INPS) e quindi i giornalisti professionisti, pubblicisti, praticanti, e i titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica. A tale definizione si è giunti a seguito del parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una volta acquisito il parere favorevole dell’avvocatura dello Stato. Il messaggio Inps n. 3596 fornisce quindi le indicazioni procedurali da rispettare, ivi comprese quelle inerenti alla modalità di compilazione del flusso UniEmens, nel quale dovrà essere inserito il Codice Causale M044, avente significato “Versamento contributo aggiuntivo 1% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali di cui alla Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INPGI n. 27 del 23 giugno 2021”. I periodi di competenza possono essere quelli compresi tra gennaio e giugno 2022, mentre la regolarizzazione potrà essere effettuata entro i flussi dei tre mesi successivi a quelli di pubblicazione del messaggio n. 3596 (e quindi aventi competenza ottobre, novembre o dicembre 2023). (Inps, messaggio, 13 ottobre 2023, n. 3596) |
Riconteggio dei debiti contributivi annullati: le istruzioni Inps L’Inps, con circolare n. 86 del 10 ottobre 2023, fornisce le indicazioni per il versamento dei contributi già oggetto di annullamento del debito secondo quanto previsto dall’articolo 23–bis, D.L. 48/2023. Nello specifico, la norma in oggetto prevede che i soggetti iscritti alla gestione separata, così come alle gestioni autonomi artigiani e commercianti possono chiedere il riconteggio dei debiti annullati per effetto delle misure di stralcio “mille euro” ai fini della piena implementazione della posizione assicurativa dei soggetti interessati. Il fondamento di tale previsione trae origine dal fatto che per le suddette categorie di lavoratori la posizione contributiva è implementata in base all’effettivo versamento contributivo, essendo escluse dall’automaticità delle prestazioni pensionistiche. In tal senso, è possibile richiedere ai fini dell’implementazione della posizione assicurativa: - il riconteggio dei debiti annullati ai sensi dell’articolo 4, D.L. 119/2018 che prevedeva lo stralcio dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010; - il riconteggio dei debiti annullati ai sensi dell’articolo 1, comma 222, L. 197/2022 di Bilancio per l’anno 2023 che prevede lo stralcio dei debiti di importo residuo fino a 1.000 euro relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015. La richiesta deve contenere tra le altre informazioni l’impegno a effettuare l’integrale versamento entro il 31 dicembre 2023 di quanto dovuto a seguito di riconteggio, ivi comprese le sanzioni civili calcolate sino alla data di annullamento automatico (24 ottobre 2018 nell’ipotesi 1, 30 aprile 2023 nell’ipotesi 2). (Inps, circolare, 10 ottobre 2023, n. 86) |
Sospensione ricorsi amministrativi per eventi alluvionali: chiarimenti Inail L’Inail, con circolare n. 43 del 25 settembre 2023, fornisce specificazioni e rettifiche rispetto ai termini di sospensione per i ricorsi amministrativi connessi agli eventi alluvionali di inizio maggio 2023. L’intervento di prassi amministrativa si è reso necessario, a parziale rettifica della circolare Inail 24 luglio 2023, n. 33, a seguito della modifica apportata dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, di conversione del D.L. 1° giugno 2023, n. 61 che ha introdotto le misure volte a fronteggiare l’emergenza maltempo di inizio maggio verificatasi in Emilia Romagna, e nelle zone limitrofe del centro Italia. Il testo originario del D.L. 61/2023 prevedeva come arco temporale di sospensione relativamente ai ricorsi amministrativi in materia di tariffe dei premi quello compreso tra il 1° maggio 2023 al 31 luglio 2023. Con la legge di conversione, la sospensione si è protratta sino al 31 agosto, abbracciando di fatto l’estensione già prevista rispetto agli altri adempimenti, per effetto del rinvio operato all’articolo 4 commi 1 e 2. (Inail, circolare, 25 settembre 2023, n. 43) |
Prestazioni assistenziali e previdenziali |
Fondo solidarietà trasporto aereo e aeroportuale: ulteriori chiarimenti Inps L’Inps, con circolare n. 87 del 17 ottobre 2023, fornisce ulteriori chiarimenti in merito al Fondo di solidarietà trasporto aereo in merito alle novità nella gestione pagamenti delle prestazioni integrative. L’intervento di prassi si pone in successione ed in continuità con la circolare Inps n. 132 del 14 luglio 2016 (a sua volta espressione della declinazione del dettato dell’articolo 5, D.I. 7 aprile 2016, n. 95269) in merito al calcolo della prestazione integrativa, ed in particolare alla circolare Inps n. 61/2022, mediante la quale sono state fornite le indicazioni operative per il nuovo processo di gestione dei pagamenti delle prestazioni integrative di CIGS erogate dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo ed aeroportuale. Il fulcro della trattazione è dato dalla determinazione della retribuzione lorda di riferimento, anche in relazione ai periodi di mancata prestazione (ad esempio per eventi di malattia, maternità ed allattamento), i quali vanno sterilizzati. La circolare Inps n. 87/2023 precisa che a decorrere dal 1° aprile 2023 sono pienamente tornate ad applicarsi le disposizioni di cui al D.I. 95269/2023 che individua nei 12 mesi immediatamente precedenti l’istanza, l’arco temporale di riferimento per il calcolo della retribuzione lorda di riferimento. Viene poi precisato come tale concetto è inteso in senso estensivo, e quindi il periodo potrà essere mobile, nelle ipotesi di assenza della completa copertura (con previsione di un meccanismo di retrocessione sino a trovare dodici mensilità completamente lavorate), ovvero riparametrato (in ipotesi di nuove assunzioni e conseguente mancanza di capienza temporale). Per quanto concerne le modalità di compilazione del flusso UniEmens, si fa completo rinvio alle previsioni di cui alla circolare Inps n. 61/2022, ivi compresa la definizione delle voci retributive utili alla definizione della retribuzione lorda complessiva che resta totalmente nella disponibilità del datore di lavoro. Da ultimo sono confermate le semplificazioni inerenti ai dati da inserire nelle domande a partire dal 1° aprile 2023, sempre in attuazione delle previsioni già contenute nella circolare Inps n. 61/2022. (Inps, circolare, 17 ottobre 2023, n. 87) |
Prepensionamento dei giornalisti: chiarimenti Inps per periodi di CIGS L’Inps, con messaggio 13 ottobre 2023, n. 3595, fornisce chiarimenti sulla possibilità di accesso a prepensionamento per i giornalisti in merito al requisito dell’ammissione al trattamento di CIGS. Il messaggio in questione ricorda in via preliminare come una delle condizioni richieste per avere diritto di accesso a prepensionamento sia l’essere stati ammessi a trattamento di Cassa integrazione Straordinaria per la causale di riorganizzazione aziendali in presenza di crisi di durata non superiore a 24 mesi, anche continuativi (venendo esclusi gli altri). In merito alle richieste di chiarimento pervenute a seguito della pubblicazione della circolare Inps 31 gennaio 2023, n. 10, il messaggio n. 3595/2023 precisa in merito che: - i 3 mesi di permanenza in CIGS debbono essere fruiti nel periodo indicato nel decreto ministeriale di autorizzazione; - i requisiti anagrafici e contributivi di accesso siano maturati entro il medesimo periodo di CIGS; - l’ultima contribuzione sia accreditata a titolo di CIGS finalizzata al prepensionamento. Viene precisato che la condizione di permanenza in CIGS si ritiene soddisfatta con il raggiungimento della soglia di 90 giornate. Lo stesso messaggio Inps n. 3595/2023 prevede poi alcune deroghe, al ricorrere delle quali l’accesso al prepensionamento è in ogni caso ammesso anche laddove non risultino completamente perfezionate le condizioni sopra indicate: - cessazione del rapporto prima del raggiungimento del requisito delle 90 giornate; - impossibilità a completare la permanenza delle 90 giornate in CIGS per mancanza di capienza temporale rispetto allo spirare del periodo autorizzato da decreto ministeriale. (Inps, messaggio, 13 ottobre 2023, n. 3595) |
Fondo solidarietà trasporto pubblico: chiarimenti Inps al D.I. 29 agosto 2023 L’Inps con messaggio n. 3548 del10 ottobre 2023, fornisce i chiarimenti in merito al Fondo bilaterale di sostegno al reddito a favore delle aziende di trasporto pubblico, dopo il Decreto Interministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 29 agosto 2023. Tale Decreto, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia, ha parzialmente modificato il Decreto Interministeriale n. 86985 del 9 gennaio 2015, andando ad adeguare il Fondo di cui sopra alle disposizioni di cui agli articoli 26, comma 7-bis e 30, comma 1-bis, D.Lgs. 148/2015. La principale modifica riguarda l’estensione a tutte le aziende esercenti l’attività di trasporto pubblico locale dell’assegno di integrazione salariale (sia per causali ordinarie che straordinarie) erogato dal Fondo, ivi comprese quelle che si attestano al di sotto della soglia occupazionale di 5 lavoratori, da determinarsi nel semestre precedente. In ragione di tale estensione, tutte le aziende di trasporto pubblico rientranti nella platea delle potenziali beneficiarie dell’assegno di integrazione sociale dovranno versare a partire dal mese di competenza ottobre 2023, la relativa contribuzione al Fondo, pari allo 0,50 % (di cui 1/3 a carico del lavoratore e i restanti 2/3 a carico del datore di lavoro) calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali. (Inps, messaggio, 10 ottobre 2023, n. 3548) |
Ferrovie dello Stato: accesso al Fondo per riconversione e riqualificazione L’Inps, con circolare n. 85 del 6 ottobre 2023, fornisce i chiarimenti per l’accesso ai finanziamenti per programmi di riconversione e riqualificazione del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale del Gruppo Ferrovie dello Stato. Tale Fondo si colloca tra quelli previsti in via generale dall’articolo 26, D.Lgs. 148/2015 ed è espressione dell’accordo collettivo del 28 luglio 2016 stipulato dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, successivamente recepito con D.I. 99296 del 18 maggio 2017. In base a quanto previsto dalle fonti citate, il Fondo provvede a: - far fronte, in via ordinaria, al finanziamento di programmi formativi nel quadro di processi di riconversione e/o riqualificazione professionale, finalizzati a fronteggiare e contenere situazioni di eccedenze del personale; - erogare, in via ordinaria, prestazioni a favore di lavoratori interessati da riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause connesse ad integrazioni salariali (ordinarie o straordinarie); - garantire, in via straordinaria, una tutela a sostegno del reddito nel quadro di processi di incentivo ed agevolazione all’esodo anche nell’ottica di processi di ricambio generazionale. Per quanto concerne l’attività formativa, questa è finalizzata a realizzare il mutamento e l’adeguamento della professionalità dei lavoratori dipendenti nel quadro di processi di riorganizzazione e riqualificazione professionale. L’accesso ai finanziamenti aventi finalità formativa è subordinato al preventivo espletamento della procedura sindacale prevista dall’articolo 8, comma 1, del Decreto Interministeriale, che deve concludersi con un accordo; in ipotesi di mancata convergenza è preclusa la fruizione delle somme messe a disposizione dal Fondo. Una volta raggiunto l’accordo in sede sindacale è possibile presentare domanda telematica all’Inps, che sarà esaminata dalla sede competente territorialmente in relazione alla matricola ove sono adibiti i lavoratori interessati dai programmi di qualificazione e riqualificazione. La domanda deve contenere tra le altre informazioni l’indicazione del periodo di formazione (anche con riguardo alle ore), dei lavoratori coinvolti, l’importo da finanziare e la dell’accordo aziendale. La misura dell’intervento formativo richiesto è pari alla retribuzione oraria lorda percepita dai lavoratori destinatari delle attività formative, per il numero di ore di partecipazione ai citati percorsi. Una volta deliberato il finanziamento, la sede Inps competente rilascia l’autorizzazione necessaria per l’espletamento delle operazioni di conguaglio. (Inps, circolare, 6 ottobre 2023, n. 85) |
Lavoratori di aziende con transito nelle acque di Venezia: indennità Inps L’Inps, con circolare n. 83 del 3 ottobre 2023, fornisce le modalità per richiedere l’indennità a favore di lavoratori che sono stati interessati da rapporti di lavoro con aziende esercenti attività di transito nelle acque di Venezia. La norma in tal senso istitutrice è il D.L. 103/2021, convertito in L. 125/2023, con il quale è stata prevista l’interdizione del transito a determinate navi dei bacini d’acqua di San Marco, di Canale San Marco e del Canale della Giudecca a Venezia, conseguentemente al riconoscimento degli stessi come monumento nazionale. Conseguentemente a ciò è stato istituito un Fondo sociale per l’occupazione e la formazione finalizzato ad erogare misure di sostegno al reddito a favore di particolari tipologie di lavoratori impiegati da soggetti (datori di lavoro e committenti) esercenti l’attività di transito delle navi nelle vie urbane di acqua a Venezia. Il Decreto interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia, del 31 gennaio 2023, ha previsto all’articolo 1 il riconoscimento di un’indennità omnicomprensiva pari a 2.000 euro per l’anno 2022, a favore delle seguenti categorie di soggetti: - lavoratori dipendenti stagionali, lavoratori somministrati e lavoratori a tempo determinato che abbiano cessato la loro attività in maniera involontaria alla data del 9 marzo 2023 (di entrata in vigore del citato Decreto Interministeriale) e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022; - lavoratori intermittenti che abbiano svolto almeno 30 giornate nell’arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022; - lavoratori autonomi non iscritti a forme previdenziali obbligatorie che abbiano svolto incarichi di natura autonoma occasionale nell’arco di tempo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022. Rappresentano cause ostative di accesso la titolarità di altra misura di sostegno al reddito in particolare derivante dallo stato di disoccupazione involontaria, la presenza di un rapporto a tempo indeterminato, ovvero la fruizione di un trattamento pensionistico. I lavoratori aventi diritto a tale indennità dovranno presentare apposita domanda all’Inps entro il 30 novembre 2023, avvalendosi in via esclusiva del canale telematico costituito dal portale dell’Istituto, accedendo al menù “Indennità Grandi Navi 2022”, e avendo cura di richiedere il trattamento coerente con il tipo di rapporto in precedenza intercorso. Sempre coerentemente con la tipologia di prestazione in precedenza svolta, sarà determinata la natura di assoggettamento fiscale dell’indennità percepita. (Inps, circolare, 3 ottobre 2023, n. 83) |
Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.
Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri