Gestione del rapporto di lavoro |
Rivalutazione delle sanzioni in materia di salute e sicurezza: istruzioni INL L’INL, con nota prot. 724 del 30 ottobre 2023, fornisce le indicazioni per la determinazione degli importi delle sanzioni in materia di salute e sicurezza come incrementati da Decreto Direttoriale n. 111 del 20 settembre 2023 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In premessa, l’INL ricorda come tale funzione sia di competenza della citata D.G. per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro a seguito della sua istituzione. Viene stabilito che l’incremento ulteriore e attuale pari al 15,90% sia applicabile esclusivamente alle violazioni commesse successivamente alla pubblicazione nella sezione “Pubblicità legale” del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, avvenuta il giorno 6 ottobre 2023. Inoltre, è stato precisato che tale maggiorazione non si applica alle somme aggiuntive che debbono essere versate ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività, sempre nell’ambito del contrasto al lavoro irregolare di cui all’articolo 14, D.Lgs. 81/2008. Tale maggiorazione deve, quindi, essere applicata, tra le altre, nelle seguenti ipotesi: - violazione di sanzioni in materia di radiazioni ionizzanti; - sanzioni in materia di ritardata ovvero omessa, comunicazione prevista per le prestazioni rese da lavoratori autonomi occasionali. (INL, nota, 30 ottobre 2023, prot. 724) |
Aggiornato il costo medio orario per l’industria metalmeccanica Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con Decreto Direttoriale n. 60 del 13 novembre 2023, ha fornito i dati aggiornati in merito al costo del lavoro relativo al personale occupato in aziende che applicano il Ccnl dell’industria metalmeccanica e installazione impianti. In particolare, l’obbligo è rivolto ai datori che applicano il summenzionato accordo collettivo siglato in data 5 febbraio 2021 e in vigore sino a tutto il 30 giugno 2024. La decorrenza del nuovo valore del costo del lavoro è fissata nel mese di ottobre 2023, e come specificato anche nel richiamato Decreto Direttoriale n. 60, può essere suscettibile di variazioni al ricorrere di fattori tra i quali: - la fruizione di benefici di natura contributiva o fiscale; - maggiori oneri derivanti dalla contrattazione aziendale, ovvero individuale; - maggiori oneri derivanti dallo svolgimento di particolari prestazioni (come ad esempio quelle fuori sede, ovvero in regime di reperibilità al di fuori del normale orario di lavoro). (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto Direttoriale, 13 novembre 2023, n. 60) |
Imposte, contributi e premi |
Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita: le istruzioni Inail L’Inail, con circolare n. 47 del 8 novembre 2023, fornisce i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi a seguito della rivalutazione dei minimali e massimali di rendita. La citata circolare trae origine dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 89 del 21 giugno 2023, con il quale sono state rivalutate le prestazioni economiche erogate dall’Inail per il settore industria con decorrenza dal 1° luglio 2023, con correlata specificazione di minimale (19.221,30 euro) e massimale (35.696,70 euro). Vengono, quindi, forniti i dati aggiornati delle retribuzioni convenzionali, come sempre distinti per tipologie di lavoratori (tra gli altri, area dirigenziale, sia a tempo pieno sia parziale, familiari partecipanti all’impresa familiare, lavoratori parasubordinati). La circolare in trattazione passa poi in rassegna 2 tipologie di lavoratori che sono attratti nella sfera di applicazione per via delle recenti novità normative. Si tratta in particolare dei lavoratori sportivi, anche sulla scorta delle novità introdotte dal D.Lgs. 36/2021, così come declinate dalla circolare Inail 46/2023, e del settore scolastico, in base a quanto ora previsto dal D.L. 48/2023, come da chiarimenti forniti dalla circolare Inail n. 45/2023. (Inail, messaggio, 8 novembre 2023, n. 47) |
Agricoli: rilevazione delle retribuzioni su base territoriale L’Inps, con circolare n. 90 del 8 novembre 2023, tratta l’argomento inerente alla rilevazione su base territoriale delle retribuzioni contrattuali per gli operai agricoli, sia a tempo determinato (OTD) sia indeterminato (OTI), in vigore dalla data del 30 ottobre 2023. La circolare ricorda come nei confronti di piccoli coloni e compartecipanti familiari, e per gli iscritti alla Gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, le strutture territoriali annualmente procedono alla rilevazione delle retribuzioni medie provinciali per gli operai (sia OTD sia OTI) occupati nei vari settori nei quali si articola l’attività agricola. La citata circolare ricorda come sia competenza di ciascuna Direzione regionale/di coordinamento metropolitano, la mappatura e il concreto svolgimento dell’attività di rilevazione dei salari contrattuali di tutte le Provincie. Dopo la ricognizione normativa generale, la circolare fornisce i link dei dati reddituali suddivisi per ciascuna Regione. (Inps, circolare, 8 novembre 2023, n. 90) |
Inps: cumulo tra NASpI e DIS–COLL con lavoro agricolo occasionale L’Inps, con circolare n. 89 del 7 novembre 2023, fornisce le indicazioni circa la possibilità di cumulare le prestazioni di NASpI e DIS–COLL con le somme connesse a prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale (LOAgri) a tempo determinato, così come previste dall’articolo 1, comma 344, L. 197/2022, di Bilancio per l’anno 2023. Le prestazioni in trattazione sono quelle che sono state previste dal Legislatore per colmare il vuoto lasciato in ambito agricolo rispetto alla parallela abrogazione delle prestazioni occasionali rispetto alle aziende rientrati in tale platea. Riprendendo lo stesso dettato normativo della Legge di Bilancio per l’anno 2023, la circolare Inps n. 89/2023 precisa che al ricorrere del rispetto dei limiti di durata previsti per le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale (quarantacinque giorni nel corso dell’anno civile per ciascun lavoratore), si può realizzare il cumulo con la parallela percezione di trattamenti di NASpI e DIS–COLL, senza obblighi di comunicazione all’Inps, e senza abbattimenti di trattamento. La stessa circolare Inps n. 89/2023 precisa come le summenzionate giornate di prestazione subordinata occasionale agricola siano utili ai fini della maturazione del diritto alle prestazioni di disoccupazione agricola. Da ultimo, si specifica che per le giornate di contemporanea percezione di indennità di disoccupazione involontaria (NASpI/DIS–COLL) e di prestazione occasionale subordinata agricola, l’Inps, provvederà a ricalcolare la contribuzione figurativa, andando ad effettuare gli opportuni scomputi. (Inps, circolare, 7 novembre 2023, n. 89) |
Assenza di termini prescrizionali dei contributi alla P.A.: chiarimenti Inps L’Inps, con circolare n. 92 del 17 novembre 2023, fornisce le indicazioni inerenti all’inapplicabilità dei termini prescrizionali (quinquennali) per la contribuzione previdenziale ed assistenziale obbligatoria dovuta in forza di rapporti di lavoro intercorrenti con la pubblica amministrazione sino a tutto il 31 dicembre 2023. La norma attualmente vigente rappresenta l’espressione dell’evoluzione normativa che nel corso del tempo si è consolidata, e che in particolare ha fatto spostare in avanti il termine di assenza di prescrizione nell’ambito degli obblighi di versamento contributivo inerenti a rapporti nel pubblico impiego. Tale previsione riguarda anche la contribuzione eventualmente dovuta nei confronti della Gestione separata. Per quanto riguarda la platea dei soggetti datoriali interessati vi rientrano tutte le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001. In base a tali previsioni quindi, la contribuzione relativa a periodi che si collocano entro il 31 dicembre 2018 potrà essere regolarizzata entro il 31 dicembre 2023, sia per quanto attiene all’onere dichiarativo, sia in merito al parallelo e conseguente versamento. Successivamente a tale data, e quindi a partire dal 1° gennaio 2024, eventuali periodi compresi entro il 31 dicembre 2018 ed effettivamente lavorati pur in assenza di un parallelo versamento contributivo, non potranno essere più sanati, e sarà onere della P.A. di appartenenza andare a ristorare i lavoratori interessati intervenendo direttamente (ed in varie modalità a seconda della cassa previdenziale di riferimento) nel ristoro del trattamento di quiescenza. (Inail, circolare, 17 novembre 2023, n. 92) |
Contribuzione ulteriore del Fondo servizi ambientali: istruzioni Inps L’Inps, con messaggio n. 4104 del 20 novembre 2023, fornisce le indicazioni utili per assolvere agli obblighi dichiarativi ed al versamento della Contribuzione ulteriore per il Fondo servizi ambientali. Le precisazioni fornite nel messaggio in questione si collocano in continuità con quanto previsto nel decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Dicastero dell’economia) del 29 settembre 2023. La contribuzione oggetto del chiarimento si colloca in posizione ulteriore rispetto a quella ordinariamente prevista per tutte le aziende del comparto Servizi ambientali, fissata nella misura dello 0,45% per datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti nel semestre precedente, elevato allo 0,65% per coloro che hanno alle proprie dipendenze un numero di lavoratori superiore a 15 come media del medesimo arco temporale. La contribuzione ulteriore specificata nel messaggio n. 4104/2023 è quella che prevede: - il versamento di un contributo fisso pari a 10 euro mensili per 12 mensilità per ciascun lavoratore a tempo indeterminato non in prova; - il versamento del 50% delle somme trattenute ai sensi delle normative contrattuali in materia di malattia breve durata. Le citate contribuzioni ulteriori sono dovute a partire dal periodo di paga di competenza ottobre 2019, sebbene poi relativamente alla porzione determinata sulle malattie di breve durata debba essere circoscritta alla data del 31 dicembre 2022. Il messaggio n. 4104 precisa poi anche quali sono gli obblighi di natura dichiarativa tramite flusso UniEMens e le annesse modalità di redazione. (Inps, messaggio, 20 novembre 2023, n. 4104) |
Prestazioni assistenziali e previdenziali |
Prestazioni pagate all’estero: i chiarimenti Inps per l’esistenza in vita L’Inps, con messaggio n. 4071 del 16 novembre 2023, fornisce le indicazioni in merito alle procedure seguite per accertare l’esistenza in vita di coloro che ricevono le prestazioni erogate dall’Istituto. Come di consueto per l’espletamento di tale procedura, l’Inps precisa la suddivisione della funzione in oggetto, a seconda della residenza dei percettori dei trattamenti. In particolare, tale indagine sarà condotta tra marzo 2024 e luglio 2024 per i residenti in America, Asia, Estremo Oriente, Paesi Scandinavi, Stati dell’Est Europa e Paesi limitrofi. I pensionati risultanti residenti in detti Stati riceveranno la richiesta da parte dell’Inps a partire dal giorno 20 marzo 2024, e saranno chiamati a far pervenire la relativa attestazione entro il 18 luglio 2024. In mancanza di ricezione dell’attestazione entro tale data, la rata di pensione di agosto sarà corrisposta in contanti. In ipotesi di ulteriore assenza della prova di esistenza in vita entro la data del 19 agosto 2024, verrà sospeso il pagamento a partire dalla rata di competenza settembre 2024. Medesimo sistema solo caratterizzato da una traslazione temporale per i residenti in Europa, Africa ed Oceania, rispetto ai quali la fase di reperimento delle informazioni sarà compresa tra i mesi di settembre 2024 (invio delle comunicazioni a partire dal 20 settembre 2024) e gennaio 2025 (attestazioni che dovranno pervenire entro il 18 gennaio 2025). In caso di mancata ricezione a tale data la rata di pensione di febbraio sarà liquidata in contanti presso gli sportelli Western Union, e in ipotesi di ulteriore assenza di attestazione di esistenza in vita alla data del 19 febbraio 2025, si procederà con la sospensione del trattamento a partire dal trattamento di competenza marzo 2025. (Inps, messaggio, 16 novembre 2023, n. 4071) |
Fondo familiari vittime nel corso di attività formative: istruzioni Inail L’Inail, con circolare n. 49 del 14 novembre 2023, fornisce le indicazioni procedurali in merito alla possibilità di accesso al Fondo per familiari di vittime di infortuni in occasione di attività formative. Il Fondo, istituito dall’articolo 17, comma 1, D.L. 48/2023 (convertito con L. 85/2023), è stato successivamente declinato mediante il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 settembre 2023, e ha la finalità di riconoscere un sostegno economico ai familiari di vittime di infortuni mortali occorsi a partire dal 1° gennaio 2018 in esecuzione di attività formative a eccezione di quelli verificatisi in itinere. Le attività formative sono da intendersi quelle svolte in scuole e istituti, anche privati, di ogni ordine e grado, così come quelli effettuati presso strutture formative finalizzati a percorsi professionali, e infine anche quelli di tipo universitario e assimilato. Destinatari delle somme riconosciute dal Fondo possono essere, in via scalare: - il coniuge superstite (anche laddove interessato da provvedimento di separazione); - i figli legittimi, naturali, riconosciuti, riconoscibili, adottivi. In assenza delle figure parentali sopra richiamate gli importi sono riconosciuti a: - genitori, anche laddove adottivi; e - fratelli e sorelle. In assenza anche delle ulteriori figure parentali, le somme sono destinate a parenti sino al grado di ascendenti di secondo grado. Le somme in oggetto non possono essere soggette a rivalsa e sono esenti da tassazione. Gli aventi diritto debbono trasmettere apposita domanda alla sede Inail competente, così individuata in relazione alla residenza/domicilio degli studenti rimasti vittime a causa degli eventi infortunistici. Per quanto concerne la tempistica, il termine di presentazione è fissato nel giorno 18 ottobre 2024, per infortuni accaduti tra il 2 gennaio 2018 ed il 21 ottobre 2023, mentre è pari a 90 giorni decorrenti dal decesso per eventi infortunistici accaduti a partire dal 22 ottobre 2023. (Inail, circolare, 14 novembre 2023, n. 49) |
Archivio unico Iban: chiarimenti Inps L’Inps, con messaggio n. 4048 del 15 novembre 2023, fornisce chiarimenti ulteriori in merito al rilascio dell’archivio unico degli Iban – cambio ufficio pagatore, denominato anche Sistema unico di gestione Iban. L’obbiettivo sotteso all’implementazione di tale servizio è quello di consentire al cittadino di fornire all’Istituto il proprio codice Iban, al fine di consentire una più rapida e corretta gestione dei pagamenti inerenti alle prestazioni. L’implementazione di tale servizio passa per un primo approccio proattivo da parte di ciascun cittadino che, accedendo al portale Inps e accreditandosi con identità digitale, è chiamato a fornire l’indicazione del proprio codice Iban. Il presente sistema rappresenta l’evoluzione di quello in precedenza adottato e consente di garantire una maggiore sicurezza rispetto ai pagamenti effettuati dall’Istituto, sia rispetto alla corrispondenza tra Iban e sua titolarità, sia per quanto concerne la complessiva provenienza e centralizzazione di tali dati. (Inps, messaggio 15 novembre 2023, n. 4048) |
Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.
Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri