È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303/2023 il D.Lgs. 216/2023, attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche, così come previsto dalla Riforma Fiscale contenuta nella L. 111/2023. Nella tabella che segue si riepilogano le principali novità per imprese e professionisti del lavoro.
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Articolo 1 |
Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche Per l'anno 2024, nella determinazione dell’Irpef, l'imposta lorda è calcolata applicando, in luogo delle aliquote previste dall'articolo 11, comma 1, Tuir, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 28.000 euro, 23%;
b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
c) oltre 50.000 euro, 43%.
In sostanza, solo per l’anno 2024, e nell’ottica di una progressiva transizione a un sistema ad aliquota unica, i primi due scaglioni sono stati unificati con l’applicazione del 23%. Inoltre, sempre per l'anno 2024, sono previste le seguenti misure: 1. la detrazione per lavoro dipendente (articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, Tuir), è innalzata a 1.955 euro; 2. il trattamento integrativo, di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, D.L. 3/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 21/2020, è riconosciuto a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro qualora l'imposta lorda, determinata sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato Tuir diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno; 3. nella determinazione degli acconti Irpef e delle relative addizionali per i periodi d'imposta 2024 e 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni contenute nei punti 1 e 2 sopra indicati. |
Articolo 2 |
Revisione detrazioni fiscali Per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro (al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze), l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda, spettante per l'anno 2024, è diminuito di un importo pari a 260 euro in relazione ai seguenti oneri:
a) gli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), Tuir;
b) le erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all'articolo 11, D.L. 149/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 13/2014;
c) i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all'articolo 119, comma 4, quinto periodo, D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020. |
Articolo 3 |
Adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche In materia di addizionale regionale Irpef, il termine per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l'anno di imposta 2024, è differito al 15 aprile 2024. Entro lo stesso termine, le regioni e le province autonome possono determinare, sempre per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale regionale Irpef sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall'articolo 11, comma 1, Tuir vigenti per l'anno 2023. Nell'ipotesi in cui le regioni e le province autonome non approvino entro il suddetto termine la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per il solo anno 2024 l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigenti per l'anno 2023. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 maggio 2024, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale Irpef, ai fini della pubblicazione sul sito informatico del Mef. Nello stesso modo, i comuni per l'anno 2024 modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2024, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale al fine di conformarsi ai nuovi scaglioni Irpef. Sempre entro il 15 aprile 2024, i comuni possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito vigenti per l'anno 2023. Nel caso in cui i comuni non adottino la delibera di modifica o non la trasmettano entro il 20 dicembre 2024, l'addizionale comunale Irpef per l'anno 2024 si applica sulla base delle aliquote vigenti per l'anno 2023. |
Articolo 4 |
Maggiorazione del costo ammesso in deduzioni in presenza di nuove assunzioni Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, per i titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale determinato. L'agevolazione di cui al primo periodo spetta ai soggetti che hanno esercitato l’attività nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno 365 giorni; l'agevolazione non spetta alle società e agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa. Gli incrementi occupazionali rilevano a condizione che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d'imposta precedente. L'incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359, cod. civ. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Il costo riferibile all'incremento occupazionale è pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell'articolo 2425, comma 1, lettera b), n. 9, cod. civ. rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023. Per i soggetti che, in sede di redazione del bilancio di esercizio, non adottano lo schema di conto economico di cui all'articolo 2425, cod. civ. si assumono le corrispondenti voci di costo del personale. I costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito del contribuente. Nessun costo è riferibile all'incremento occupazionale nel caso in cui, alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023. Sempre per il periodo d'imposta 2024, al fine di incentivare l'assunzione di particolari categorie di soggetti, il costo deducibile riferibile a ciascun nuovo assunto, anche ai fini della determinazione dell'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell'articolo 2425, comma 1, lettera b), numero 9, cod. civ., è moltiplicato per coefficienti di maggiorazione laddove il nuovo assunto rientri in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui all'Allegato 1 al decreto. Le disposizioni attuative e i coefficienti di maggiorazione saranno definiti con Decreto Mef, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro il 31 gennaio 2024. Nella determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, non si tiene conto delle disposizioni del presente articolo. Nella determinazione dell'acconto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni del presente articolo. |
Articolo 5 |
Abrogazioni A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 è abrogato l'articolo 1, D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011, e, sino a esaurimento dei relativi effetti, continuano ad applicarsi le disposizioni relative all'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023. |
Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.
Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.
STUDIO ASSOCIATO
CONSULENTI DEL LAVORO
SALVATORE LAPOLLA E CARLO CAVALLERI