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A mezzo del D.L. 48/2023, a partire dal 2024, è stato istituito il nuovo Assegno di inclusione (di seguito, ADI). L’Inps, con propria circolare (n. 105/2023), spiega le modalità di accesso e di fruizione della misura dell’Assegno di inclusione, il quale si concreta attraverso l’adesione a un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa del nucleo beneficiario.

L’ADI è riconosciuto a garanzia delle necessità di inclusione dei nuclei familiari nei quali almeno un componente sia in una delle seguenti condizioni:

  1. con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al D.P.C.M. 159/2013;
  2. minorenne;
  3. con almeno 60 anni di età;
  4. in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla P.A..

Con D.M. 154/2023 sono state inoltre individuate le categorie dei soggetti da considerare in condizioni di svantaggio.

Il richiedente l’ADI deve essere, alternativamente:

  • cittadino italiano o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • cittadino di altro Paese dell’Unione Europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
  • cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
  • cittadino titolare dello status di protezione internazionale o dello status di apolide.

Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve inoltre essere residente in Italia da almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo. Tale requisito deve sussistere al momento della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio. Da notare che la continuità della residenza si intende interrotta nell’ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a 2 mesi continuativi, ovvero nella ipotesi di assenza dal territorio italiano nell’arco di 18 mesi per un periodo pari o superiore a 4 mesi anche non continuativi.

Il nucleo familiare del richiedente, al momento della presentazione della domanda e per la durata dell’erogazione della prestazione, deve essere in possesso, congiuntamente, dei seguenti requisiti reddituali e patrimoniali:

  • un valore ISEE, in corso di validità, non superiore a e 9.360;
  • un valore del reddito familiare inferiore a una soglia di 6.000 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza dell’ADI; tale valore è fissato in 7.560 euro annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza dell’ADI, nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni o da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza;
  • un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini dell’ISEE, diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell’Imu non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro;
  • un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini dell’ISEE, (ad esempio, depositi, conti correnti, etc., al lordo delle franchigie) non superiore a:
  • 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente;
  • 8.000 euro per i nuclei composti da 2 componenti;
  • 10.000 euro per i nuclei composti da 3 o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo).

La presenza dell’attestazione dell’ISEE in corso di validità è richiesta al momento della compilazione della domanda di accesso al beneficio.

Nel reddito familiare così considerato sono incluse le pensioni dirette e indirette, in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, con decorrenza successiva al periodo di riferimento dell’ISEE in corso di validità. Nel calcolo del reddito familiare non si computa quanto percepito a titolo di Assegno di inclusione, di Reddito o Pensione di cittadinanza o di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà.

Esiste inoltre uno specifico parametro della scala di equivalenza, per la determinazione della soglia di reddito per l’accesso alla misura. Nella circolare n. 105/2023 l’Istituto ne indica i valori e il funzionamento.

Ai fini del riconoscimento dell’ADI si applicano le seguenti disposizioni:

  • i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora autorizzati a risiedere nella stessa abitazione;
  • i componenti già facenti parte di un nucleo familiare, come definito, ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;
  • i soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscono sempre un nucleo familiare a sé, anche ai fini dell'ISEE.

Vi è poi una disposizione legata alla disponibilità e godimento di beni durevoli, quali altri indicatori del tenore di vita. Il nucleo familiare deve trovarsi, congiuntamente, nelle seguenti condizioni:

  • nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli, di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
  • nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili di ogni genere come definiti dal codice della navigazione.

Altra condizione concerne che il beneficiario dell’ADI non debba essere sottoposto a misura cautelare personale, a misura di prevenzione, e non debba aver subito sentenze definitive di condanna, o adottate ai sensi dell’articolo 444 e ss., c.p.p., che comportino l’applicazione di una pena non inferiore a un anno di reclusione, intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta.
Si ricorda, inoltre, che non ha diritto all’ADI il nucleo familiare in cui un componente, sottoposto agli obblighi del percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa, risulti disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

In relazione all’obbligo formativo viene specificato che i beneficiari dell’ADI, appartenenti alla fascia di età compresa tra i 18 e i 29 anni, devono avere adempiuto all'obbligo scolastico o essere iscritti e frequentare percorsi di istruzione per adulti di primo livello o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione. La mancata frequenza di un percorso di istruzione per adulti di primo livello, quando previsto, è tra le cause di decadenza del nucleo dal beneficio.

La misura dell’ADI è compatibile con lo svolgimento di un’attività di lavoro, rispettivamente dipendente o autonomo, purché il reddito percepito dal nucleo non superi i valori soglia per accedere al beneficio. Il beneficiario è tenuto a indicare all’Istituto eventuali modifiche.

L’ADI è inoltre compatibile con il godimento di ogni strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria. Tali prestazioni, tuttavia, rilevano ai fini della misura in quanto concorrono a determinare il reddito familiare, secondo quanto previsto dalla disciplina dell’ISEE.

Ai fini della verifica dell’accesso, i requisiti economici di accesso all’ADI si considerano posseduti per tutta la durata della attestazione dell’ISEE, in corso di validità al momento di presentazione della domanda, e sono riverificati in caso di presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva unica (DSU).

Il beneficio economico dell’ADI è calcolato su base annua, a integrazione del reddito familiare, ed è composto da una quota A e una quota B. Nella citata circolare n. 105, l’Inps fornisce anche esempi di calcolo.

L’ADI è erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato “Carta di inclusione” (o anche Carta Adi). Viene specificato che l’ADI può essere erogato suddividendo l’importo spettante tra i componenti maggiorenni del nucleo familiare, che esercitano le responsabilità genitoriali o sono considerati nella scala di equivalenza, riconoscendo a ciascuno la quota pro-capite. Oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, la Carta ADI permette di effettuare prelievi di contante, entro un limite mensile non superiore a 100 euro per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, e di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ove esistente.

La consegna della Carta ADI viene effettuata presso gli uffici postali a seguito dell’accredito del primo pagamento. I beneficiari vengono avvisati tramite portale SIISL o SMS/mail della disponibilità della carta.

La richiesta del beneficio Adi è effettuata con modalità telematiche all’Inps attraverso il sito istituzionale. Il relativo percorso di attivazione viene avviato mediante l’iscrizione alla “piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa”, presente nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL). All’atto della domanda, l’interessato viene informato che può accedere all’aggiornamento sullo stato di accettazione della sua richiesta. Ai fini del riconoscimento del beneficio economico dell’ADI, il richiedente, dopo aver presentato la relativa domanda, deve effettuare l’iscrizione presso il SIISL, al fine di sottoscrivere il Piano di attivazione digitale (PAD) del nucleo familiare.

Si ricorda che con la sottoscrizione del PAD del nucleo familiare, viene effettuato l’invio automatico dei dati del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza per l’analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l’attivazione degli eventuali sostegni, nonché del percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa dei componenti del nucleo familiare.

Viene quindi attivato un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa a cui i nuclei beneficiari dell’ADI, che hanno sottoscritto il PAD, sono tenuti ad aderire; questo è definito nell’ambito di uno o più progetti finalizzati a indentificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti. L’obiettivo del patto di inclusione è quello di accompagnare il sostegno economico, con un progetto concretamente orientato alla rimozione delle cause che sono alla base della condizione di povertà.

Se vi sono delle variazioni durante il godimento del beneficio, es. variazioni del nucleo o variazioni dell’attività lavorativa, dovrà esserne effettuata comunicazione da parte del beneficiario.

Sono previsti controlli, circa tale misura, con possibili sanzioni di sospensione, revoca o decadenza.

Il beneficio economico dell’ADI è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche e non pignorabile.

 

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.
Con l’occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

STUDIO ASSOCIATO
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SALVATORE LAPOLLA E CARLO CAVALLERI

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