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Gestione del rapporto di lavoro

Firmata la convenzione tra INL e Ministero del Lavoro per il 2023 - 2025

In data 20 gennaio 2023 è stata presentata la Convenzione triennale tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INL per gli esercizi 2023-2025, al fine di regolare i rapporti tra Ministero e Ispettorato e, in particolare:

a) gli obiettivi attribuiti all'Ispettorato, nell'ambito delle attività a esso demandate finalizzate alla tutela sostanziale dei rapporti e delle condizioni di lavoro, da realizzarsi anche attraverso il contrasto del lavoro nero e irregolare e delle forme di interposizione illecita di manodopera, nonché́ al contrasto all’accesso indebito a prestazioni sociali sottoposte alla prova dei mezzi, mediante dichiarazioni mendaci in merito alla sussistenza di redditi da lavoro;

b) le risorse finanziarie disponibili per il raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Ispettorato;

c) le strategie per il miglioramento dei servizi;

d) le modalità di verifica dei risultati di gestione;

e) le modalità necessarie ad assicurare al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la conoscenza dei fattori gestionali interni all'Ispettorato, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse. 

(INL, Ministero del lavoro, convenzione 20 gennaio 2023)

Aggiornamento degli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato per l’erogazione dei compensi relativi ai Presto

L’Inps, con il messaggio 27 gennaio 2023, n. 410, rende noto che gli oneri di pagamento del bonifico bancario domiciliato a carico del prestatore, trattenuti sul compenso spettante allo stesso, sono aggiornati all’importo di 3,84 euro, in seguito alla sottoscrizione del rinnovo del contratto tra Inps e Poste Italiane Spa. Tale importo deriva dal costo relativo al pagamento in contante di 1,75 euro, più il costo della spedizione della lettera di 1,71 euro, maggiorato dell’Iva pari al 22%.

(Inps, messaggio, 27 gennaio 2023, n. 410)

 

È stato pubblicato sulla G.U. n. 21 del 26 gennaio 2023 il D.P.C.M. 29 dicembre 2022, concernente la programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale e non stagionale nel territorio dello Stato per l’anno 2022.

I Ministeri dell’interno, del lavoro e delle politiche agricole, con circolari congiunte n. 648/2023 e n. 732/2023 (di rettifica), hanno illustrato i contenuti del decreto e fornito istruzioni operative.

In premessa è giusto ricordare che la norma vigente rende possibile per i datori di lavoro acquisire prestazioni di lavoro occasionali secondo 2 distinte modalità di utilizzo: il Libretto famiglia e il Contratto di prestazione occasionale.

Possono utilizzare il Libretto famiglia soltanto le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, per remunerare esclusivamente le prestazioni di lavoro occasionali rese in loro favore per:

  1. piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
  2. assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
  3. insegnamento privato supplementare.

Successivamente è stata estesa la possibilità dell'utilizzo del Libretto famiglia per il pagamento, da parte delle società sportive, delle prestazioni occasionali rese dagli steward.

Gestione del rapporto di lavoro

Modalità di comunicazione dei periodi di lavoro agile per i lavoratori fragili 

Il Ministero del lavoro, con notizia del 31 dicembre 2022, ha informato che, alla luce dell’articolo 1, comma 306, L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), che ha prorogato al 31 marzo 2023 il diritto per i lavoratori fragili di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile:

  • fino al 31 gennaio 2023 le comunicazioni per i soggetti fragili, ovvero coloro che sono affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 17, comma 2, D.L. 221/2021, dovranno essere trasmesse mediante l'applicativo "Smart working semplificato", disponibile sul sito servizi.lavoro.gov.it. Tale modalità potrà essere utilizzata fino al 31 gennaio 2023 unicamente per i lavoratori fragili per periodi di lavoro agile con durata "collocata" non oltre il 31 marzo 2023;
  • dal 1° febbraio 2023 le eventuali comunicazioni relative ai lavoratori fragili aventi per oggetto il periodo di lavoro agile dal 1° febbraio 2023 al 31 marzo 2023 dovranno essere inoltrate solo mediante la procedura ordinaria sull'applicativo "Lavoro agile", disponibile sempre sul sito servizi.lavoro.gov.it.

Resta fermo che le comunicazioni dei periodi di lavoro agile per le restanti categorie di lavoratori soggetti alla procedura ordinaria dovranno continuare a essere trasmesse mediante l'applicativo "Lavoro agile" già in uso.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, notizia, 31/12/2022)

Lavoro agile: on line la Faq sui termini entro i quali inviare la comunicazione

Il Ministero del lavoro, in data 23 dicembre 2022, ha pubblicato nell'Urponline la Faq che indica i termini entro i quali inviare la comunicazione di smart working. In particolare, i datori di lavoro privati devono inviare la comunicazione di inizio periodo della prestazione in modalità agile o di proroga entro 5 giorni successivi, rispettivamente, all'inizio della prestazione in modalità agile o all'ultimo giorno comunicato prima dell'estensione del periodo. Quindi, ad esempio, un periodo con inizio il 10 gennaio 2023 dev’essere comunicato entro il 15 gennaio dello stesso anno, mentre la proroga di un periodo precedentemente limitato al 31 marzo 2023 dev’essere comunicato entro il 5 aprile 2023.

Per i datori di lavoro pubblici e le agenzie di somministrazione, la comunicazione dev’essere inviata entro il giorno 20 del mese successivo all'inizio della prestazione di lavoro in smart working o, nel caso di proroga, dell'ultimo giorno del periodo comunicato prima dell'estensione del periodo.

(Ministero del lavoro, Faq, 23/12/2022)

Certificato di legislazione comunitaria applicabile: servizio on line

L’Inps, con circolare n. 136 del 23 dicembre 2022, ha comunicato che è disponibile on line la nuova applicazione per l’invio telematico delle domande di rilascio del certificato di legislazione comunitaria applicabile da parte del lavoratore. Tale nuovo applicativo consentirà, inoltre, ai datori di lavoro di trasmettere la richiesta del documento portatile A1 per il distacco del lavoratore domestico e ai datori di lavoro del settore pubblico di richiedere il rilascio della certificazione per il distacco del dipendente pubblico.

(Inps, circolare, 23/12/2022, n. 136)

Vietata la videosorveglianza se non è il datore di lavoro a verificare le immagini

L’INL, con nota n. 7482 del 15 dicembre 2022, ha invitato le proprie sedi a uniformarsi alla sentenza n. 15644 del 23 novembre 2022 del TAR Lazio, che ha respinto il ricorso giudiziale presentato avverso il provvedimento di rigetto di un'istanza volta a ottenere l'installazione di impianti audiovisivi ai sensi dell'articolo 4, L. 300/1970. L’istanza era stata presentata da una società che svolge attività di trasporto per conto terzi, la quale, in adempimento di obblighi assunti contrattualmente con il committente, risultava onerata dell’installazione, sui propri automezzi, di un impianto di videoregistrazione le cui immagini registrate rientravano, tuttavia, nella disponibilità esclusiva dell’appaltante.

La sentenza, oltre a censurare tale dissociazione tra istante e titolare del trattamento dei dati, evidenzia l’assenza di una base giustificativa del trattamento dei dati e ribadisce che “il controllo fine a se stesso, eventualmente diretto ad accertare inadempimenti del lavoratore che attengano alla effettuazione della prestazione, continua a essere vietato”.

(INL, nota, 15/12/2022, n. 7482)

Garante privacy: no alla rilevazione delle impronte digitali senza specifici requisiti

Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 369 del 10 novembre 2022, ha sanzionato una società sportiva per aver introdotto, senza un’adeguata base normativa, un sistema di rilevazione delle impronte digitali per accertare la presenza dei dipendenti presso i club in gestione. Il Garante ha sanzionato la società e ha precisato che il trattamento di dati biometrici sul posto di lavoro è consentito solo se necessario per adempiere gli obblighi ed esercitare i diritti del datore di lavoro previsti da una disposizione normativa e con adeguate garanzie. 

(Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento, 10/11/2022, n. 369)

 

È stato pubblicato sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022 il D.L. 198 del 29 dicembre 2022, c.d. Decreto Milleproroghe, in vigore dal 30 dicembre 2022.
Si riepilogano le disposizioni di maggior interesse.

È stata pubblicata sulla G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022, S.O. n. 43, la L. 197/2022, Legge di Bilancio per il 2023, in vigore dal 1° gennaio 2023, fatti salvi specifici commi in vigore dal 29 dicembre 2022.
Di seguito di riepilogano le principali disposizioni di interesse per i professionisti del lavoro.

Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

TP Service Società tra Professionisti Srl
Via Corsica, 9/2 B
16128 GENOVA
Tel: 010 5455 511
Fax: 010 5704028

 

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