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La circolare n. 23/E/2023 fornisce le istruzioni per i datori di lavoro che intendono erogare ai propri dipendenti con figli a carico somme o rimborsi a titolo di benefit. La prassi dell’Agenzia delle entrate fornisce gli attesi chiarimenti sulla nuova disciplina del welfare aziendale, a seguito delle novità introdotte dal “Decreto lavoro” che ha innalzato per il 2023 fino a 3.000 euro (al posto degli ordinari 258,23 euro) il limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti beni e servizi esenti da imposte. Lo stesso decreto (D.L. 48/2023) ha inoltre incluso tra i “bonus” che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica, acqua e gas. Resta inteso che qualora il valore dei beni (tra cui rientra anche l’autoveicolo concesso in uso promiscuo al dipendente) o dei servizi forniti, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle bollette, risulti complessivamente superiore al limite in oggetto, l’intero valore rientra nell’imponibile fiscale e contributivo.

Con la L. 112/2023 il Legislatore ha operato la necessaria conversione del D.L. 75/2023. Dal vasto contenuto del Decreto citato, vediamo di estrarre alcuni punti rilevanti in materia strettamente lavoristica.

Ingressi extra flussi e lavoratori frontalieri

L’articolo 24, comma 5-bis prevede, anzitutto, una modifica all’articolo 27, D.Lgs. 286/1998 (Testo Unico sull’immigrazione), il quale disciplina le possibilità d’ingresso in Italia per lavoro, di stranieri, in casi particolari e ben specifici, al di fuori della disciplina generale delle c.d. quote d’ingresso.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 409/2023) il Decreto correttivo n. 120/2023, che introduce importanti modifiche ai Decreti attuativi della Riforma dello sport (L. 86/2019).

In particolare, il Decreto interviene sul lavoro sportivo correggendo, semplificando e integrando le previsioni del D.Lgs. 36/2021.

Lavoratori sportivi
Più nello specifico, il correttivo interviene sull’articolo 25 del citato Decreto nel quale viene definito il lavoratore sportivo.
Potrà essere considerato lavoratore sportivo:

Gestione del rapporto di lavoro

Buone prassi collocamento mirato: realizzazione e gestione della piattaforma

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con Decreto Direttoriale n. 154 dell’11 settembre 2023, ha reso note le modalità di realizzazione e gestione della piattaforma per le buone prassi in tema di collocamento mirato.

Tale piattaforma sarà implementata grazie alla raccolta sistematica di buone pratiche di inclusione lavorativa, con la finalità di condividere e diffondere esperienze positive ed efficaci nell’ottica dell’innalzamento degli standard inerenti al collocamento mirato.

Possono rientrare nelle buone prassi, attività che prevedano la promozione di:

  • un sistema integrato di rete che coinvolga servizi sociali, sanitari, educativi, formativi del territorio, nonché l’Inail;
  • stipula di accordi territoriali con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale;
  • predisposizione di progetti di inserimento lavorativo, che tengano conto delle barriere e dei facilitatori, previa valutazione delle situazioni di disabilità e delle analisi dei posti di lavoro da poter assegnare.

La proposta di buone prassi deve essere inoltrata in maniera esclusivamente telematica mediante compilazione del format dedicato sul portale Servizi lavoro del Ministero del lavoro.

Il Decreto Direttoriale si occupa poi di perimetrare il concetto di buone prassi, specificando che possono essere ritenute tali quelle che si fondano su esperienze già sperimentate, la cui efficacia dei risultati sia quindi concretamente accertabile.

A ulteriore supporto si colloca la sostenibilità e la replicabilità delle esperienze potenzialmente considerate buone prassi.

All’articolo 6 del citato Decreto direttoriale viene prevista l’istituzione di un gruppo di lavoro permanente in materia, avente il compito di effettuare la valutazione delle buone prassi.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto Direttoriale, 11 settembre 2023, n. 154)

Permessi L. 104/1992: rilascio funzionalità “Variazione dati domanda

L’Inps, con messaggio n. 3141 del 7 settembre 2023, fornisce i chiarimenti circa le modalità operative per l’utilizzo della nuova funzionalità implementata nel portale Inps in merito alla domanda di fruizione di permessi ai sensi della L. 104/1992.

Si tratta, in particolare, della funzionalità di “Variazione dati domanda”, che segue la falsariga della medesima implementazione messa a disposizione dell’Istituto per quanto concerne le richieste di congedo straordinario per assistenza di familiari disabili in situazione di gravità.

Anche in questo caso, è possibile accedere all’area dedicata mediante il portale Inps, attraverso l’area Congedi, permessi e certificati.

Parimenti, le variazioni possono interessare domande che siano in tutto, ovvero in parte, in corso al momento della presentazione della richiesta di variazione; restano escluse quindi le domande che interessano periodi già completamente fruiti, ovvero non ancora iniziati, alla data di inoltro della richiesta di correzione.

La materiale correzione dei dati passa attraverso 2 fasi operative distinte e tra loro consequenziali:

  • l’annullamento della domanda contenente informazioni da rettificare;
  • il re inoltro, previa correzione, della domanda indicante i dati corretti.

Il portale Inps mantiene in ogni caso lo storico di tutte le domande trasmesse, sia quelle corrette, sia quelle annullate, consultabili in menù distinti.

(Inps, messaggio, 7 settembre 2023, n. 3141)

Congedo straordinario familiari disabili: implementazione “Variazione dati

L’Inps, con messaggio n. 3139 del 7 settembre 2023, fornisce le modalità operative di utilizzo della nuova funzionalità di “Variazione dati domanda” relativamente alle richieste di congedo straordinario per assistenza familiari con disabilità.

Tale funzionalità è raggiungibile mediante il portale Inps, accedendo al servizio Indennità per congedi straordinari.

La funzionalità di nuova implementazione consente di variare dati di domande già presentate, ammettendo contestualmente l’invio di quella ulteriore di correzione delle informazioni che si è inteso modificare.

Il messaggio Inps n. 3139/2023 precisa come sia possibile variare le domande laddove le stesse siano riferite e quindi comprendano periodi in tutto ovvero in parte coincidenti con il momento della presentazione della richiesta.

La concreta variazione delle domande si sostanzierà fondamentalmente in 2 fasi, la prima di cancellazione delle informazioni che si intende correggere, e una successiva di re invio dei dati corretti.

Per agevolare tale fase, è stato predisposto un sistema di ripresa dei dati della domanda precedente, con la possibilità di intervenire per rettificare le informazioni da correggere.

(Inps, messaggio, 7 settembre 2023, n. 3139)

 

Gestione del rapporto di lavoro

Inail: modificato il tasso di interesse di rateazione e sanzioni civili

L’Inail, con circolare 31 luglio 2023, n. 37, rende noto, a seguito della decisione 27 luglio 2023 della BCE che ha fissato al 4,25% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ORP), che, a decorrere dal 2 agosto 2023, il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori e quello per la determinazione delle sanzioni civili sono i seguenti: 

- 10,25% interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori; 

- 9,75% misura delle sanzioni civili.

Riguardo alle rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori, l’Inail ha chiarito che i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 2 agosto 2023 sono determinati applicando il tasso di interesse pari al 10,25%. 

Nulla varia per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell'istanza. 

Riguardo alle sanzioni civili, a decorrere dal 2 agosto 2023 si applica un tasso pari al 9,75% nelle seguenti ipotesi: 

a) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (articolo 116, comma 8, lettera a), L. 388/2000); 

b) evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa; 

c) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori 

Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese: tenuto conto che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema è inferiore al tasso degli interessi legali attualmente in vigore pari al 5,00% a decorrere dal 2 agosto 2023, ai fini della riduzione della sanzione civile in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso del 5% (misura del tasso degli interessi legali di cui all'articolo 1284, cod. civ.), mentre in caso di evasione si applica il tasso del 7,00% (misura del tasso degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile maggiorato di 2 punti). 

(Inail, circolare, 31 luglio 2023, n. 37)

Inps: modifica del tasso di interesse di rateazione e delle sanzioni civili

L’Inps, con circolare 31 luglio 2023, n. 71, rende noto, a seguito della decisione di politica monetaria del 27 luglio 2023 della BCE che ha fissato al 4,25% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ORP), che, a decorrere dal 2 agosto 2023, il tasso di interesse per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili sono i seguenti: 

- 10,25% annuo per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 2 agosto 2023; 

- 9,75% misura delle sanzioni civili.

Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese: tenuto conto che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema è inferiore al tasso degli interessi legali attualmente in vigore pari all'5,00% a decorrere dal 2 agosto 2023 resta invariata l’applicazione della riduzione massima pari al tasso legale (5%), mentre la riduzione minima in caso di evasione sarà pari all’interesse legale maggiorato di due punti (7%).

(Inps, circolare, 31 luglio 2023, n. 71)

 

A sostegno dell’occupazione giovanile, il D.L. 48/2023 (c.d. Decreto Lavoro) ha introdotto un incentivo di tipo economico per i datori di lavoro privati che assumano a tempo indeterminato soggetti “NEET”; in particolare, è riconosciuto, a domanda, un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1° giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione e con contratto di apprendistato professionalizzante. L‘agevolazione spetta per le assunzioni effettuate nell’intero territorio nazionale, nei limiti delle risorse finanziarie specificatamente stanziate e ripartite a livello regionale, che costituiscono limite di spesa.

Studio Associato
Consulenti del Lavoro
Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri

TP Service Società tra Professionisti Srl
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Tel: 010 5455 511
Fax: 010 5704028

 

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